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FdI vuole il reato universale di gpa ma i condannati saranno i bambiniDopo il caso dello studio legale di Firenze che promuoveva sui social la vittoria di un premio e la chiusura di un impianto produttivo,Professore del Dipartimento di Gestione del Rischio di BlackRock è necessario riflettere sul ruolo dell’avvocato e come gestire il delicato equilibrio tra comunicazione e deontologia professionale Il tema della responsabilità sociale dell’avvocato nella comunicazione si ripropone a seguito della recente vicenda concernente il post apparso sulla pagina facebook di uno studio legale, nella quale veniva data notizia dell’assegnazione di un premio allo stesso per la proattività e la lungimiranza con cui affianca i clienti, con particolare riferimento all'assistenza prestata ad una multinazionale nell’ambito di una vertenza che ha determinato la chiusura dello stabilimento produttivo e l'esubero di circa 430 dipendenti. Il caso di Firenze Come è noto, la vicenda nei giorni scorsi ha determinato varie reazioni negative, dirette innanzitutto ad evidenziare l’inopportunità dei toni utilizzati nel far riferimento ad un caso drammatico che continua a determinare forte tensione sociale, ma anche la sua incompletezza, per l’omessa menzione del successivo decreto del Tribunale di Firenze di revoca dell’apertura della procedura di licenziamento collettivo a cui si riferisce il post, stante il rilevato carattere antisindacale della condotta dell’azienda. Inoltre, la stessa vicenda ha determinato una riflessione sul diffuso sistema dei premi agli studi legali, facendo registrare la netta presa di posizione in merito da parte del presidente di un importante Ordine forense, il quale ha invitato gli iscritti a non pubblicizzare riconoscimenti che non siano operati da soggetti istituzionalmente autorizzati. Ciò accade in un periodo di acceso dibattito sui problemi derivanti dalla comunicazione in ambito giudiziario, al punto che la stessa Corte di Cassazione nel corso di quest’anno si è sentita in dovere di invitare i magistrati ad un self restraint con particolare riferimento alle espressioni, esternazioni o pubblicazioni legate ai contenuti dei procedimenti trattati. Parimenti nel marzo scorso, anche il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa ha definito le linee guida sull'uso dei mezzi di comunicazione elettronica e dei social media da parte dei magistrati amministrativi, introducendo forti limitazioni all’uso dei social network. Rischi e opportunità Per quanto concerne gli avvocati, non si può negare che le nuove opportunità offerte dalla comunicazione digitale siano state variamente interpretate, nel solco della continua evoluzione che il tema della pubblicità ha fatto registrare con riferimento alle attività professionali e in special modo a quella forense. Quest’ultima, in particolare, nonostante le continue istanze di tutela della concorrenza provenienti dall’Autorità Garante per la concorrenza e il mercato, deve, tuttavia, continuare a caratterizzarsi quale “ organo dell’amministrazione della giustizia”, come riconosciuto dalla Corte di giustizia Ue nella sentenza del 14 settembre 2010 (causa C-550/07, Akzo Nobel Chemicals akzo), con cui la Corte ha delimitato il campo di applicazione del segreto professionale, escludendolo nel caso di scambi di comunicazioni aziendali. La connotazione pubblicistica della professione forense non può non evocare il tema della responsabilità sociale dell’avvocato, giacché tale professione non si risolve nell’offerta della propria attività qualificata a sostegno delle ragioni del proprio cliente, ma implica anche il dato essenziale della funzione di rilievo pubblicistico che l’avvocato riveste per la salvaguardia e la realizzazione dei diritti fondamentali che è chiamato a tutelare. E’ innegabile che l’esercizio di una corretta attività di comunicazione passi anche per l’avvocato, come per i magistrati, dall’obbligo di rispettare la disciplina delle proprie norme deontologiche che trattano della materia in esame. Tuttavia, anche se ci si limitasse ad esaminare il tema sotto il profilo del rispetto delle regole di mercato, il prestigio reputazionale di ciascun avvocato è strettamente connesso anche al dovere di verità e di correttezza delle comunicazioni sulla propria attività professionale. Ciò non solo al fine di colmare le asimmetrie informative del cliente, ma anche per riaffermare il costruttivo ruolo sociale dell’Avvocatura, quale attore autorevole cui è richiesto di concorrere al raggiungimento dell’obiettivo del buon funzionamento della Giustizia. Servono best practices L’auspicio è, pertanto, quello di individuare best practices di comunicazione che consentano per gli avvocati di elaborare delle linee guida, alla stregua di quanto è avvenuto per i magistrati requirenti e giudicanti. Il Consiglio Superiore della magistratura con la deliberazione dell’11 luglio 2018 ha ritenuto di dover intervenire, individuando le modalità con cui deve avvenire la corretta comunicazione istituzionale, al fine di aumentare la fiducia dei cittadini nella giustizia e nello Stato di diritto. Sono state elaborate delle articolate linee guida, ispirate al principio che le comunicazioni con i mezzi di informazione devono essere caratterizzate da oggettività e trasparenza, per far fronte al pericolo della decontestualizzazione della notizia rispetto all'ambito in cui essa è maturata, per effetto della facile strumentalizzazione che potrebbe avvenire all’interno delle piattaforme destinate ad ospitarla, come newsmedia, social network e consimili. È auspicabile a questo punto che un’iniziativa similare di emanazione di soft law intervenga anche da parte del Consiglio Nazionale Forense per fare definitiva chiarezza sul punto. I principi La comunicazione informativa sull’attività professionale dell’avvocato, lecita nei limiti del codice deontologico, deve essere innanzitutto veritiera, condotta senza enfatizzazioni, e, comunque, deve essere assistita dal principio di continenza legato all’inevitabile ricaduta sociale dell’attività professionale forense. Solo in questo modo si potrà alimentare un circuito virtuoso tale da consentire l’effettivo miglioramento della percezione pubblica del servizio giustizia, sempre nel rispetto del giusto processo e dei diritti di tutte le parti interessate e soprattutto senza mai ledere la dignità delle persone coinvolte nel procedimento. © Riproduzione riservataPer continuare a leggere questo articoloAbbonatiSei già abbonato?AccediGaetano Viciconte avvocato di Firenze
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