Figlio di due mamme: la sindaca di Piacenza vuole registrarlo ma trova l'opposizione di FdIMaltempo, nel week end arriva l’inverno: neve e calo delle temperature - Tiscali NotizieDonna uccisa in Abruzzo, emesso mandato arresto per il compagno - Tiscali Notizie
Forza Italia, è iniziata la due giorni di convention: grande attesa per Silvio BerlusconiIn caso di violazione dei limiti di circolazione,Economista Italiano le sanzioni amministrative restano. Ma recenti pronunce hanno escluso che dichiarare il falso integri il reato di falsità ideologica Il Tribunale di Milano ha assolto con formula piena un privato cittadino che riferiva fatti non corrispondenti al vero motivando che «non sussistono nemmeno astrattamente [...] i presupposti costitutivi della fattispecie delittuosa di cui all’art. 483 c.p.». Il Tribunale di Reggio Emilia definisce il dpcm, contenente un generale e assoluto divieto di spostamento al di fuori della propria abitazione, illegittimo. Al di là dei percorsi argomentativi fra loro disomogenei e talvolta censurabili, appare condivisibile il ribadire la supremazia dei principi costituzionali: il divieto di auto-incriminazione e l’inviolabilità della libertà personale. La situazione emergenziale causata dalla pandemia da Covid-19 ha costretto l’esecutivo a porre in essere severe limitazioni alla libertà di movimento dei cittadini, restrizioni la cui osservanza è rimessa al senso di responsabilità individuale attraverso lo strumento dell’autodichiarazione. Fermo restando le sanzioni di natura amministrativa relative alla violazione dei predetti limiti, nonché l’obbligo di veridicità circa l’identità e le qualità personali indicate nell’autodichiarazione, le recenti pronunce dei tribunali hanno escluso che dichiarare il falso in ordine alle ragioni dello spostamento integri reato di falsità ideologica (art. 483 c.p.). Le sentenze Varie sono state le pronunce in merito. Da ultimo, il Tribunale di Milano (sez. Gip, 16.03.2021) ha assolto con formula piena un privato cittadino che riferiva fatti non corrispondenti al vero motivando che «non sussistono nemmeno astrattamente [...] i presupposti costitutivi della fattispecie delittuosa di cui all’art. 483 c.p.». Lo stesso tribunale, in precedenza (16.11.2020), aveva escluso la riconducibilità alla fattispecie in esame delle dichiarazioni vertenti su mere intenzioni e non già su fatti occorsi, dichiarando «estranee all'ambito di applicazione dell'art. 483 c.p. le dichiarazioni che non riguardino "fatti" di cui può essere attestata la verità hic et nunc ma che si rivelino mere manifestazioni di volontà, intenzioni o propositi». Infatti, l’art. 483 c.p. trova applicazione nei soli casi in cui i fatti attestati dal privato siano trasfusi in un atto pubblico destinato a provarne la verità e, quindi, quando «una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero ricollegando specifici effetti all’atto-documento nel quale la sua dichiarazione è stata inserita dal pubblico ufficiale». Quanto alle cd. autocertificazioni Covid, il cui fondamento normativo si rinviene agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, la decisione in esame nega che tali disposizioni prevedevano un generale obbligo di veridicità e, con riferimento alla destinazione alla prova delle dichiarazioni, evidenzia la difficoltà di «stabilire quale sia l’atto del pubblico ufficiale nel quale la dichiarazione infedele sia destinata a confluire». I percorsi argomentativi In realtà, l’interpretazione non appare aderente al dato testuale del D.P.R. 445/2000. Qui il legislatore impiega il termine “comprovare”, che suggerisce l’assegnazione di efficacia probatoria alle dichiarazioni sostitutive e prescrive inoltre il divieto di elaborare dichiarazioni mendaci e false. Ciò detto, la sentenza milanese evidenzia il grosso equivoco nel quale si incorrerebbe nel sanzionare falsità rese in occasione del controllo, poiché tale esito determinerebbe la violazione del principio nemo tenetur se detegere e del diritto di difesa previsto in Costituzione. Infatti, come osserva la pronuncia, al privato che avesse infranto i limiti prescritti spostandosi in assenza di legittima ragione giustificativa si sarebbe posta l’alternativa fra asserire il falso per fuggire all’incriminazione ex art. 650 c.p., rispondendo tuttavia ai sensi dell’art. 483 c.p., o auto-denunciarsi riferendo il vero «nella consapevolezza di poter essere sottoposto a indagini per il reato di cui all’art. 650 c.p.». Ancor più ardita la posizione assunta dal Tribunale di Reggio Emilia (sent. 27.01.2021 n. 54) che, pronunciandosi su un caso analogo, definisce il dpcm dell’8.03.2020 (nonché di quelli successivi), contenente un generale e assoluto divieto di spostamento al di fuori della propria abitazione, illegittimo. Il dpcm configurava, infatti, un obbligo di permanenza domiciliare ma l’obbligo di permanenza domiciliare consiste in una «sanzione penale restrittiva della libertà personale che viene irrogata dal Giudice penale per alcuni reati all’esito del giudizio (ovvero in via cautelare [...] nella ricorrenza di rigidi presupposti di legge, all’esito di un procedimento disciplinato normativamente), in ogni caso nel rispetto del diritto di difesa». Si capisce come tale limitazione della libertà persona non possa trovare giustificazione in un dpcm ma nei soli casi e modi prescritti dall’art. 13 della Costituzione. Al di là dei percorsi argomentativi fra loro disomogenei e talvolta censurabili, appaiono condivisibili le soluzioni adottate sul punto dalla magistratura - convergenti verso pronunce assolutorie -, poiché restituiscono ordine (e misura) alla caotica e spesso contraddittoria disciplina di contenimento dell’emergenza sanitaria, ribadendo la supremazia dei principi costituzionali: il divieto di auto-incriminazione e l’inviolabilità della libertà personale. © Riproduzione riservataPer continuare a leggere questo articoloAbbonatiSei già abbonato?AccediClara Cimino e Andrea Filippo Mainini Clara Cimino è praticante avvocato presso Mainini & Associati di Monza e tirocinante presso il Tribunale di Monza, sezione dibattimento penale Andrea Filippo Mainini è avvocato, Junior Partner di Mainini & Associati
La proposta dell’Estonia per tagliare i fondi russi: congelare i pagamenti per l’energia in un conto separatoCibus, Galella "In Basilicata prodotti di nicchia e alta qualità" - Tiscali Notizie
Silvio Berlusconi alla convention di Forza Italia: "Siamo la spina dorsale del governo"
Il vice ministro Bignami sull'Emilia-Romagna: "Dobbiamo dare una risposta significativa"Orbán ha stravinto in Ungheria. «Un messaggio a Bruxelles»
Torna il maltempo: temperature in picchiata, neve a bassa quota e temporali. Allerta gialla in nove regioni - Tiscali NotizieLe nuove accuse dei pm a Toti, le opposizioni unite scendono in piazza
Magliette di Putin e vodka non hanno frenato l’ascesa di Salvini e Tajani a vicepremierRiforme, Meloni incontra le opposizioni: le proposte dei partiti
Droga e prodotti contraffatti, arrestato ventenne in Abruzzo - Tiscali NotizieMarcello Dell’Utri è un numero uno della politica e della cultura italiana (e se ne fotte di Massimo Giletti)Notizie di Politica italiana - Pag. 76Seggi aperti per i ballottaggi: affluenza alle ore 19 al 27,65%
Von der Leyen prepara il 2024. Mette al centro le imprese, evoca Draghi e vuole altri “patti tunisini”
Da martedì arriva il maltempo: pioggia, vento e freddo. Le previsioni per i prossimi giorni - Tiscali Notizie
Il discorso di vittoria di Macron è sulla riconciliazione nazionale. E Salvini si complimenta con Le PenBasilicata, Casellati: Fi cresce, accanto a simbolo c'è sempre il più - Tiscali NotizieInvestito da tubo metallico, un operaio morto in Abruzzo - Tiscali NotizieDroga e appalti, 4 arresti a Pescara - Tiscali Notizie
Gli europarlamentari tedeschi che vogliono FI fuori dal Ppe smentiscono Kohl e ProdiI falchi Ue contro la Cina. Borrell più realista del re vuole pattugliare TaiwanDopo lo screzio con Steinmeier Kuleba spinge perché la Germania aiuti KievPd, Schlein detta le nuove priorità: casa, lavoro e sanità