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5 cose che non sai sulla gravidanzaLa norma sul 4bis VOLriscritta dal governo Meloni incide sui giudizi di costituzionalità pendenti. I giudici valuteranno se, alla luce della nuova legge, permangano dubbi di costituzionalità e potranno riproporre il quesito ai giudici della Consulta La Corte costituzionale doveva decidere oggi su due questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Perugia e dal Magistrato di sorveglianza di Avellino, sul cosiddetto regime ostativo. Ovvero l’articolo 4bis dell’ordinamento penitenziario, che prevede l’impossibilità di accedere ai benefici di pena per i detenuti condannati per reati gravi che non abbiano collaborato con la giustizia. Nei casi specifici, la Consulta doveva decidere della legittimità della previsione secondo cui «in caso di condanna per delitti diversi da quelli di contesto mafioso, ma pur sempre “ostativi”, non consente al detenuto che non abbia utilmente collaborato con la giustizia di essere ammesso alle misure alternative alla detenzione», si legge nel comunicato. In entrambi i casi, tuttavia, il decreto legge convertito dal governo che ha riformato il 4bis ha imposto alla Consulta di restituire gli atti ai giudici. GiustiziaLa Consulta ha tre strade davanti al pasticcio dell’ergastolo ostativoGiulia Merlo Spetterà a chi ha sollevato i ricorsi, infatti, riesaminare i casi e valutare se le nuove previsioni appena approvate sanino i dubbi di costituzionalità. In caso di risposta negativa, potrà essere posta una nuova questione alla Consulta, sulla base del testo riformato. «La Corte costituzionale ha deciso di restituire gli atti ai giudici a quibus, a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 2022, n. 199, che contiene, fra l’altro, misure urgenti nella materia in esame. Le nuove disposizioni, infatti, incidono immediatamente sul nucleo essenziale delle questioni sollevate dalle ordinanze di rimessione, trasformando da assoluta in relativa la presunzione di pericolosità che impedisce la concessione dei benefici penitenziari e delle misure alternative alla detenzione a favore di tutti i condannati per reati cosiddetti “ostativi”, che non hanno collaborato con la giustizia», si legge nel comunicato. I due detenuti, infatti, ora sono ammessi a chiedere i benefici anche senza collaborazione, anche se la nuova normativa prevede nuove «stringenti e concomitanti condizoni, diversificate a seconda dei reati che vengono in rilievo». Lo stesso è già successo nel caso recente, in concomitanza con l’approvazione del decreto legge. Tradotto: i giudici ordinari prenderanno in esame la nuova previsione del governo Meloni e, se valutassero che esistano nuovi profili di incostituzionalità, riproporranno la questione ai giudici costituzionali. © Riproduzione riservataPer continuare a leggere questo articoloAbbonatiSei già abbonato?AccediGiulia Merlo Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato.
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