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Maxi-rissa tra tiktoker a Bacoli, la lite per un posto in barca. «Botte da orbi e urla davanti a bambini e turisti»Non si tratta soltanto dei ciclofattorini per la consegna a domicilio (riders),Economista Italiano ma di lavoratori che operano in diversi settori economici e con schemi organizzativi difformi.   Dapprima considerati un segmento marginale della forza lavoro (“gig workers”), i lavoratori su piattaforma sono divenuti l’emblema dei cambiamenti che stanno investendo l’organizzazione del lavoro all’interno dei nuovi modelli d’impresa altamente digitalizzati. Non si tratta soltanto dei ciclofattorini per la consegna a domicilio (riders), ma di lavoratori che operano in diversi settori economici e con schemi organizzativi difformi.   Come ormai noto, le principali criticità attengono due aspetti: da una parte la corretta qualificazione contrattuale, che in tutta Europa ha alimentato un teso contenzioso giudiziario e sindacale soprattutto a tutela dei ciclofattorini; dall’altra, l’impatto della gestione algoritmica sulle condizioni di lavoro e, di nuovo, sulla classificazione contrattuale, posto che il funzionamento dell’algoritmo altera il rapporto di potere e autonomia tra piattaforma e lavoratore in modo alquanto oscuro, a volte realmente imprevedibile quando basato su meccanismi di machine learning.   Lavori su  piattaforma Molti Stati (tra cui l’Italia, la Spagna e la Francia) hanno introdotto alcune riforme per risolvere l’enigma classificatorio e per introdurre una serie di tutele anche a beneficio dei lavoratori su piattaforma che permangono nell’alveo del lavoro autonomo. Tra l’altro, sempre più spesso i lavoratori utilizzano le attività tramite piattaforma come principale fonte di reddito (INAPP, 2022) e, pertanto, la loro dipendenza economica dalla piattaforma non può che uscirne acuita.  È in questo scenario che la Commissione europea ha licenziato, nel dicembre scorso, la proposta di direttiva relativa al miglioramento delle condizioni di impiego nel lavoro mediante piattaforme digitali, col duplice scopo di tutelare i lavoratori su piattaforma e garantire certezza giuridica alle imprese riguardo lo status contrattuale e la gestione algoritmica nei paesi UE.  In linea generale, pare importante evidenziare che la Commissione europea ha accolto la posizione della confederazione sindacale europea (ETUC), secondo cui era necessario adottare un approccio “unitario”. La proposta non contiene in effetti regole differenziate a seconda delle tipologie di lavoratori su piattaforma notoriamente categorizzate dalla dottrina, e quantomeno identificabili in due macro-aree: lavoratori che svolgono attività interamente online (es. crowdworkers) da una parte, e lavoratori che operano off-line (es. riders) dall’altra. La confederazione sindacale europea Secondo ETUC, infatti, questa differenziazione avrebbe alimentato la disomogeneità e l’abbassamento delle tutele a scapito di alcune categorie.   Illustrando le principali aree di intervento sul versante lavoristico, il primo riferimento è al Capo II (artt. 3-5) della proposta che contiene le disposizioni finalizzate alla corretta qualificazione contrattuale dei platform workers. La Commissione europea ha infatti scelto di introdurre una presunzione relativa di subordinazione, ancorata ad alcuni indici predittivi e all’inversione dell’onere della prova a carico alla piattaforma. Pertanto, al ricorrere di determinate condizioni, il rapporto di lavoro sarà da qualificarsi come subordinato e spetterà alla piattaforma dimostrare il contrario.   È importante notare che i nuovi indici aprono ad una nozione ampia di subordinazione, oltre il perimetro molto rigido dell’etero-direzione. Non si tratta di una novità destabilizzante in molti ordinamenti europei che, nel tempo, hanno già ampliato i confini della subordinazione per includervi i lavoratori che operano nelle “aree grigie” del lavoro. Basti pensare al caso italiano del lavoro etero-organizzato che, seppur insista nell’alveo del lavoro autonomo, rappresenta la porta di accesso all’applicazione della disciplina del lavoro subordinato. Ad ogni modo, è chiaro l’intento del legislatore europeo di “calamitare” una fetta consistente di lavoratori su piattaforma nel perimetro della subordinazione e delle sue tutele forti.   Gestione algoritmica Altrettanto interessante è il Capo III (artt. 6-10), dedicato invece alla gestione algoritmica. Sinteticamente, è stato introdotto il diritto di informazione in capo ai lavoratori (e non ai loro rappresentanti) circa i sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati. Inoltre, incombe sulla piattaforma l’obbligo di monitoraggio umano dei sistemi automatizzati in merito al loro impatto sulle condizioni di lavoro e sulla salute e sicurezza. In linea con tale approccio, è imposto l’obbligo di riesame umano delle decisioni algoritmiche che impattano sulle condizioni di lavoro, che sfocia in un diritto di reclamo in capo al lavoratore. Con queste disposizioni, la Commissione recepisce l’esigenza, ampliamente sondata in dottrina, di istituire uno “human control” a presidio della gestione algoritmica, sulla scia di quanto già disposto nel regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR).   Al fine di rafforzare il ruolo delle rappresentanze sindacali, è a loro riconosciuto il diritto di informazione e consultazione sulle decisioni che comportano l’introduzione o modifiche sostanziali nell’uso della gestione algoritmica. Di carattere pragmatico sono inoltre le disposizioni che prevedono, a spese della piattaforma, il supporto di un esperto a beneficio dei rappresentanti e la creazione di canali di comunicazione tra lavoratori e rappresentanti.   È importante evidenziare che parte delle disposizioni del Capo III si applicano non solamente ai lavoratori subordinati ma anche ai lavoratori autonomi. Ad essere esclusa è l’applicazione ai self-employed del monitoraggio umano dai rischi di salute e sicurezza (art. 7, par. 2) e il diritto di informazione e consultazione delle rappresentanze sindacali (art. 9). La tutela È evidente che questa scelta inficia importanti aree di tutela dei lavoratori autonomi su piattaforma: da una parte, la Commissione disconosce l’orientamento prevalente – nel versante internazionale e in molti ordinamenti interni – verso l’ampliamento delle tutele in materia prevenzionistica oltre l’area della subordinazione, posto che la protezione della salute e della vita delle persone è considerato uno standard minimo di tutela da garantire a prescindere dallo status contrattuale. Dall’altra, l’esclusione dei lavoratori autonomi dalle garanzie di rappresentanza non agevola i sindacati nella ricerca di intese collettive oltre la mera informazione e consultazione.    Al riguardo, vale tuttavia la pena segnalare che la Commissione propone un intervento a latere, ossia il progetto di orientamenti che esenta i lavoratori autonomi in situazione di debolezza economica (tra cui i lavoratori su piattaforma) dalla nozione di “impresa” ai sensi del diritto concorrenziale. Si tratta di un intervento importante, perché la disciplina concorrenziale europea ha spesso impedito ai lavoratori autonomi di organizzare una propria contrattazione collettiva.   Alla luce di questa breve ricognizione, è opportuno evidenziare che le criticità non mancano, a partire dalla scarsa attenzione riservata ai meccanismi di enforcement per garantire il rispetto della presunzione di subordinazione oppure la fiacca valorizzazione del ruolo delle rappresentanze sindacali, che invero hanno mostrato in tutta Europa un (ritrovato) attivismo a tutela dei lavoratori su piattaforma.    Tuttavia, non si può negare che queste disposizioni – insieme agli obblighi di trasparenza sul lavoro imposti alle piatteforme nei confronti delle autorità pubbliche (Capo IV) – costruiscono un intervento regolatorio piuttosto incisivo, che si pone in netta contrapposizione con lo scarso interventismo del legislatore europeo nelle materie sociali.   Nell’iter di approvazione, spetterà ora al Consiglio e al Parlamento europeo recepire i pareri che dottrina, istituzioni, parti sociali e portatori di interesse (in primis le piattaforme, “scontente” su molti fronti) stanno sollevando. Tra l’altro, le istituzioni europee dovranno certamente tenere conto anche delle repentine riorganizzazioni che le piattaforme stanno adottando allo scopo di sfuggire alla riclassificazione contrattuale facilitata dalla presunzione di subordinazione, come recentemente denunciato da ETUC (ETUC, 11 maggio 2022). © Riproduzione riservataPer continuare a leggere questo articoloAbbonatiSei già abbonato?AccediCesare Damiano e Maria Giovannone Cesare Damiano è componente del Consiglio di Amministrazione dell’INAIL e Presidente di Lavoro&Welfare. Svolge Attività di Ricerca, Formazione e Consulenza in materia di Sicurezza sul Lavoro, Politiche dell’occupazione, Relazioni Industriali, Contrattazione collettiva, Welfare aziendale, Previdenza. E’ stato Ministro del Lavoro nel secondo Governo Prodi e presidente della Commissione lavoro della Camera dei Deputati nella XVII Legislatura. Maria Giovannone è ricercatore in Diritto del Lavoro e professore aggregato in Diritto del Mercato del Lavoro presso l’Università degli Studi Roma Tre. E’ Avvocato del Foro di Roma, specializzata in diritto del lavoro e della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. E’ autrice di numerose pubblicazioni in materia nonché curatrice del recente volume M. Giovannone (a cura di), La responsabilità civile e penale del datore di lavoro nel contesto dell’emergenza sanitaria, Aracne Editore, 2021.

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