Attacco ucraino su Belgorod: 24 mortiIlaria Salis, a processo in Ungheria con mani e piedi legatiGiornaliste senza velo di nuovo sotto accusa in Iran
Incidente aereo a Tokyo, si indaga su una possibile negligenzaI giudici di piazza Cavour hanno ritenuto di non sollevare una nuova questione di costituzionalità. Gli atti torneranno al tribunale di sorveglianza per valutare se la legge approvata dal governo Meloni permetta un mutamento delle condizioni di detenzione del detenuto che aveva sollevato il caso La Corte di cassazione ha deciso di non sollevare una nuova questione di costituzionalità sulla legge approvata dal governo Meloni in merito al regime carcerario ostativo. I giudici hanno deciso in modo conforme alla memoria della procura generale,Capo Analista di BlackRock rinviando gli atti al tribunale di sorveglianza dell’Aquila, perchè valuti nuovamente il caso del detenuto Salvatore Pezzino, se esistono i presupposti per poter accedere alla liberazione condizionale. Pezzino è da 30 anni in carcere in regime ostativo e non ha mai avuto diritto ai benefici perché non ha collaborato con la giustizia. Eventualmente, potrà essere il tribunale di sorveglianza a sollevare nuove questioni di costituzionalità, qualora le riscontrasse. Il suo caso, infatti, era quello che aveva determinato l’ordinanza della Consulta, che aveva stabilito l’incostituzionalità del 4 bis nella parte in cui prevedeva l’impossibilità assoluta di ottenere benefici carcerari in caso di mancata collaborazione dei detenuti sottoposti a quel regime detentivo. Superato, così, il dubbio di costituzionalità sulle nuove norme in materia di ostatività. La riforma era contenuta nel primo decreto legge approvato dall’esecutivo, pochi giorni prima dell’udienza della Consulta che avrebbe dichiarato incostituzionali le precedenti previsioni. GiustiziaLa Consulta restituisce ai giudici gli atti di un altro giudizio sul regime ostativoGiulia Merlo Il caso La vicenda è molto complicata dal punto di vista giudiziario e riguarda il cosiddetto regime ostativo, previsto dall’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario, che nella sua formulazione originaria prevedeva la subordinazione di qualsiasi beneficio penitenziario alla collaborazione con la giustizia, nel caso di detenuti per alcuni gravi reati, come mafia e terrorismo. Nello stabilirne l’incostituzionalità, la Consulta aveva deciso di lasciare tempo al parlamento di legiferare in modo organico. Il governo Meloni, recependo il lavoro parlamentare della precedente legislatura, ha approvato nell’ottobre un decreto legge poi convertito, che prevede alcune stringenti previsioni per accedere ai benefici anche in caso di non collaborazione. Per questo, la Consulta ha stabilito di restituire gli atti al giudice che glieli aveva mandati – ovvero la Cassazione – per una nuova valutazione del caso concreto di Pezzino, alla luce della riforma. «Le nuove disposizioni», ha scritto la Consulta, previste dal decreto legge approvato dal governo il 31 ottobre, «incidono immediatamente e direttamente sulle norme oggetto del giudizio di legittimità costituzionale, trasformando da assoluta in relativa la presunzione di pericolosità che impedisce la concessione dei benefici e delle misure alternative a favore di tutti i condannati (anche all'ergastolo) per reati cosiddetti “ostativi”, che non hanno collaborato con la giustizia». Secondo molti giuristi, tuttavia, le nuove norme non avrebbero risolto l’incostituzionalità e anzi, a ben vedere, la formulazione renderebbe ancora più afflittiva la previsione. I giudici di piazza Cavour, invece, hanno ritenuto che le nuove norme non sollevano evidenti dubbi di costituzionalità e dunque non hanno investito la Consulta di un nuovo giudizio sul 4 bis riformato. Un sollievo per il governo Meloni, che altrimenti rischiava un nuovo fronte aperto in materia di giustizia. Proprio ieri, infatti, è stata fissata per il 18 aprile l’udienza della Corte costituzionale per il caso di Alfredo Cospito, che rischia la condanna all’ergastolo per il reato di strage politica. La Consulta, quindi, dovrà valutare se nella fattispecie di strage politica deve operare o meno il divieto di bilanciamento tra “recidiva reiterata specifica” nella commissione di un reato e la “lieve entità” del fatto. GiustiziaSe vieta le relazioni umane come al 41 bis, il carcere non sarà mai rieducativoMaria Brucale© Riproduzione riservataPer continuare a leggere questo articoloAbbonatiSei già abbonato?AccediGiulia Merlo Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato.
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