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Riaperture, il sottosegretario Costa su ristoranti all'aperto: "Via limite quattro persone al tavolo"Il caso della nomina del presidente di sezione del tribunale di Marsala: i concorrenti sono due,criptovalute la vicenda è offuscata dall’ombra del sistema delle correnti. Il disciplinare, però, non aiuta a fare luce Alle ore 10,30 del 12 aprile 2018 la competente Commissione del Csm vota per la nomina a Presidente di Sezione del Tribunale di Marsala. Concorrono due magistrati, Marcello Saladino e il dott. “Nessuno”. La Commissione è presieduta da Luca Palamara. È Saladino a prevalere e a ottenere l’ambita carica. Normale amministrazione si direbbe; se non fosse che successivamente viene sequestrato il telefonino di Palamara, le cui chat ‘arricchiscono’ l’episodio d’interessanti circostanze. La vicenda si deduce dalla delibera d’archiviazione ex art. 2 Legge Guarentigie proposta dalla Prima Commissione del Csm nei confronti soltanto della dott.sa Alessandra Camassa (Presidente del Tribunale di Marsala), approvata dal Plenum il 13 gennaio 2021, il cui dibattito è stato trasmesso in diretta audio da Radio Radicale. Anche la delibera della commissione è leggibile sul sito del Consiglio. L’archiviazione è stata approvata con 12 voti favorevoli (Ardita, Cascini, Cavanna, Cerabona, Chinaglia, Dal Moro, Di Matteo, Gigliotti, Marra, Pepe, Suriano, Zaccaro),1 voto contrario (D’Amato) e 10 astensioni (Basile, Benedetti, Braggion, Celentano, Ciambellini, Donati, Grillo, Lanzi, Miccichè, Salvi). Dalla delibera si apprende che, con tre messaggi inviati nei giorni 9, 11 e 12 (proprio alle ore 10,30) aprile 2018, Michele Ruvolo, Presidente di sezione del Tribunale di Marsala - facendo capo a prevalenti e comuni interessi correntizi - aveva caldeggiato la nomina di Saladino (silente in tutte le chat) al dott. Palamara, il quale gli comunicava subito di avere votato nel senso suggeritogli. Richiamata le segnalazioni di Ruvolo, anche Bernardo Petralia (allora Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Reggio Calabria) aveva raccomandata a Palamara la nomina del dott. Saladino, specificando che il problema dell’incompatibilità (che poteva rendere illegittima l’auspicata nomina) era stato già esaminato dalla propria moglie, Camassa (Presidente del Tribunale di Marsala), disposta a essere sentita sul punto. Anche a Petralia i Palamara non mancava di riferire immediatamente il favorevole esito della votazione. Infine, qualche minuto dopo l’ambita votazione, spinta dal marito Petralia, anche Alessandra Camassa si era profusa in abbracci verbali e reiterati ringraziamenti in favore di Palamara. La stessa Presidente non ha mancato di specificare alla Commissione di essere a conoscenza degli interventi presso Palamara, in favore di Saladino, ad opera di Ruvolo e del marito Petralia. Fa parte del notorio il rilievo che delle raccomandazioni in questione si erano ampiamente occupati i giornali e la rete internet. Il Plenum ha accolto la proposta della Prima Commissione, fondata su una duplice argomentazione favorevole all’unica giudice formalmente indagata, Camassa. LA PRIMA «...non vi è stato alcun contatto diretto da parte della dr.ssa Camassa nei confronti del dr Palamara per perorare la nomina del dr. Saladino: ella non gli ha mai parlato e non aveva neppure il suo numero di telefono fino a pochi minuti successivi alla seduta del 12 aprile, quando, ottenuto il numero del dr. Palamara dal marito e l’invito a ringraziarlo, gli ha inviato effettivamente un messaggio. Quanto all’interlocuzione avuta dal dr. Ruvolo con il dr. Palamara non è dimostrato alcun “incarico” conferito dalla dr.ssa Camassa al marito in tal senso; secondo quanto da lei affermato, ella si limitò a manifestare al marito la propria ansia per l’imminente decisione del Consiglio»;  LA SECONDA «Seppure si volesse ritenere che la dr.ssa Camassa sia stata, anche implicitamente, concorde con il dr. Ruvolo nell’intento di far giungere, suo tramite, delle informazioni sul dr. Saladino al dr. Palamara, tale – unica – condotta non inciderebbe sull’immagine di imparzialità ed indipendenza del magistrato, ai fini del trasferimento di ufficio previsto dall’art. 2. Viene in considerazione il caso di un Presidente di Tribunale che fornisce, di propria iniziativa, ad un componente del Consiglio superiore indicazioni su uno dei candidati al momento della decisione sul conferimento dell’incarico di presidente di sezione del proprio Tribunale; si tratta di condotta potenzialmente idonea a determinare una ricaduta negativa sull’immagine di imparzialità del dirigente, il quale manifesta, con tale sollecitazione, un gradimento per un preciso candidato, incidendo pertanto, in modo improprio, sulla procedura comparativa. Tuttavia, nel caso di specie, l’unicità della comunicazione (come si è visto, la dr.ssa Camassa non aveva neppure il numero del dr. Palamara e non risultano comunicazioni, né precedenti né successive), il contenuto di essa (la comunicazione ha ad oggetto la disponibilità, quale dirigente dell’ufficio, a fornire alla Commissione informazioni circa l’insussistenza di una condizione di incompatibilità, astrattamente pregiudizievole per la proposta di nomina, di cui è presupposto il giudizio positivo sulle capacità professionali del magistrato interessato), la totale assenza di qualsiasi riferimento ad elementi diversi dalle doti professionali del collega, come pure la mancanza di altre connotazioni negative della comunicazione, quali potrebbero essere le denigrazioni di altri concorrenti od il suggerimento di impropri “accordi”, sono elementi che inducono a ritenere che nel caso concreto non vi sia stato appannamento dell’immagine di imparzialità ed indipendenza della dr.ssa Camassa tale da pregiudicare lo svolgimento della funzione nella sede occupata ai sensi dell’art. 2 del regio decreto n. 511/1946.». «Quanto poi alle comunicazioni del dr. Ruvolo, aventi qualche riferimento all’appartenenza associativa del dr. Saladino, le stesse non sono evidentemente imputabili alla dr.ssa Camassa». Tale essendo la situazione, non può non rilevarsi che, in presenza di atti vistosamente dolosi (quali sono le raccomandazioni), assolutamente improprio è il procedimento ex art. 2 della Legge sulle guarentigie dei magistrati meno afflittivo di quello disciplinare, e perciò destinato esclusivamente alle condotte incolpevoli. Posto che le raccomandazioni convergevano in favore soltanto del dott. Saladino - ipotizzandosi così una raccomandazione plurisoggettiva (o in concorso) - il procedimento avrebbe dovuto essere simultaneamente cumulativo nei confronti dei tre magistrati coinvolti nella vicenda, mentre è stato avviato soltanto nei confronti della dott.ssa Camassa, sebbene gli altri due magistrati fossero stati raggiunti da evidenze ben più corpose. Per altro il Plenum è pervenuto all’archiviazione nei confronti della dott.ssa Camassa, stigmatizzando proprio le condotte degli altri due magistrati (certamente consapevoli coautori delle raccomandazioni in danno del dott. Nessuno), che restano tuttavia attratti nella tombale archiviazione finale! Con la prima motivazione il Plenum ha argomentato sostanzialmente in fatto: Camassa ha telefonato a Palamara per ringraziarlo soltanto dopo la votazione, sicché – si conclude - non le si possono imputare le altre numerose raccomandazioni poste in essere in favore di Saladino. Si trascura così di considerare che ciascuno dei tre magistrati oggettivamente coinvolti ha ammesso di essere al corrente delle raccomandazioni svolte dagli altri, sicché stupisce che il Plenum abbia omesso di considerare la fattispecie nell’ottica del concorso volontario. Assai più censurabile è la seconda motivazione. Questa volta il Plenum prende in esame l’ipotesi (ovvia) che la raccomandazione ad opera di Petralia sia stata condivisa e/o ispirata dalla moglie Camassa e finalisticamente coordinata con quella di Ruvolo. E il Plenum non può fare a meno di considerare che essa sia «potenzialmente idonea a determinare una ricaduta negativa sull’immagine di imparzialità del dirigente... ». Tuttavia, aggiunge il Plenum che è necessario archiviare il caso perché, con la sua unica telefonata, Camassa si sarebbe limitata non solo a rassicurare sull’insussistenza di cause d’ineleggibilità a carico del candidato  Saladino, ma anche a riferire sulle sue qualità professionali. Questa motivazione è giuridicamente preoccupante. A questa stregua – sconvolgendo i principi giuridici che disciplinano l’illecito plurisoggettivo – il Plenum ha omesso di valutare che la stessa Camassa (Presidente del Tribunale interessato alla nomina, di cui faceva parte anche Ruvolo) aveva ammesso di essere al corrente delle plurime raccomandazioni profuse da Ruvolo e dal marito Petralia, cui aveva «manifestato la propria ansia per l’imminente decisione del Consiglio»; senza dire che il suo ringraziamento – tanto improprio (perché ringraziare chi abbia fatto il proprio dovere?) quanto cronologicamente significativo - fu propiziato proprio dal marito, che le trasmise allo scopo il numero di telefono di Palamara, subito dopo avere avuto notizia della nomina per tal via illegittimamente favorita. Può sembrare infine una celia l’affermazione per cui le raccomandazioni diRuvolo (e di Petralia) non possono essere addebitate a Camassa. Il che è vero, infatti, ma soltanto se si trascurano i principi generali sul concorso di persone nell’illecito; principi che nella specie indirizzavano - quanto meno a livello d’ipotesi accusatoria - verso una deliberata azione causalmente e proficuamente concertata con deliberate condotte individuali (atipiche e tipiche), volte a favorire univocamente il dott. Saladino in danno del dott. Nessuno. E non può che allarmare che tale raccomandazione, tanto plurisoggettiva quanto oggettivamente grave, non sia stata attenzionata non solo in sede penale (art. 323 c.p.), ma perfino in sede propriamente disciplinare tanto dall’allora P.G. presso la Suprema Corte Giovanni Salvi (che ha partecipato alla seduta del Plenum), quanto dal Ministro della Giustizia, essendo entrambi contitolari dell’iniziativa disciplinare. Chi difende il dott. Nessuno e l’Utente Finale della Giustizia, che preferisce un magistrato meritevole e (soprattutto) libero da plurimi debiti di riconoscenza? © Riproduzione riservataPer continuare a leggere questo articoloAbbonatiSei già abbonato?AccediRosario Russo

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