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Dopo il picco di casi covid a Shangai la Cina riprende con i test di massaLa riforma prevede che il consiglio giudiziario,à criptovalute per valutare la professionalità dei magistrati, introduce il criterio delle “gravi anomalie” nelle decisioni. Con il risultato che il giudice si conformerà al precedente e non approfondirà i distinguo, le peculiarità o le sottigliezze della concreta fattispecie al suo vaglio che potrebbero portarlo a distaccarsi dal precedente. La riforma incoraggia una motivazione apparente purché conforme al precedente La Camera dei deputati ha approvato, lo scorso 27 aprile, il disegno di legge A.C. 2681-A (ora A.S. 2595) che contiene una delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario. Uno dei punti più controversi è dato dall’inciso del nuovo art. 3, laddove è scritto “il consiglio giudiziario acquisisca le informazioni necessarie ad accertare la sussistenza di gravi anomalie in relazione all’esito degli affari nelle successive fasi o nei gradi del procedimento, nonché, in ogni caso, che acquisisca, a campione, i provvedimenti relativi all’esito degli affari trattati dal magistrato in valutazione nelle successive fasi o nei gradi del procedimento e del giudizio”. Cosa si intenderà per gravi anomalie? La domanda è legittima; preoccupa, in particolare, che si possa intendere un orientamento diverso del giudice di secondo grado rispetto a quello di primo grado. D’altronde è la stessa disposizione a porre in relazione la grave anomalia con l’esito degli affari nelle successive fasi o gradi del procedimento. Le conseguenze Le conseguenze sono almeno due. La prima è che il nostro sistema da civil law, dove è solo la legge ad essere vincolante per il giudice ex art. 101 comma 2 Cost., diverrebbe apparentemente di common law, dove è vincolante anche il precedente giudiziario; ciò in quanto il giudice, per evitare di avere conseguenze spiacevoli sulla propria carriera, sarebbe indotto (rectius costretto) ad allinearsi al pensiero del giudice del grado superiore. La seconda è che entrerebbe nel perimetro decisionale del giudice anche la c.d. giustizia predittiva di tipo induttivo, cioè quella branca del diritto che cerca di prevedere (anche con calcoli matematici) l’esito del processo tramite l’analisi dei precedenti giurisprudenziali. Gli effetti sarebbero nefasti: il giudice di primo grado finirebbe per far prevalere, pressocchè sempre, l’orientamento del giudice di secondo grado rispetto alle istanze delle parti processuali, pur laddove ampiamente corrette. Per chiarire meglio, si pone il seguente esempio: il giudice della Corte di appello è consolidato a ritenere che al fatto F vada applicata la legge D; al giudice di primo grado, viene proposta una causa in cui Tizio, agendo contro Caio, afferma che al fatto F dovrà essere applicata la legge D1. Ebbene, in questo caso, il giudice di primo grado tenderà ad applicare D, pretermettendo, cioè non ascoltando, le indicazioni scritte nell’atto di Tizio dove era sostenuta l’applicazione di D1. Per questa via è a rischio non solo l’indipendenza della magistratura ed il diritto di difesa, ma la stessa evoluzione del diritto, quindi l’evoluzione della società. Il magistrato, infatti, si conformerà al precedente e non approfondirà i distinguo, le peculiarità o le sottigliezze della concreta fattispecie al suo vaglio che potrebbero portarlo a distaccarsi dal precedente. La riforma incoraggia una motivazione apparente purché conforme al precedente. Cosa significa per gli avvocati Per gli avvocati il lavoro sarà decisamente più complesso, rischiando di non riuscire a ottenere giustizia per le nuove istanze o trovare una copertura giuridica a nuove argomentazioni su istituti applicati da tempo in modo univoco. La riforma è, dunque, un chiaro disincentivo all’intellettualità della professione, favorendo, invece, il conformismo professionale. Per la società e i cittadini si rischia di rendere un servizio distante dalle esigenze di giustizia, in cui probabilmente si manifesteranno problematiche già sorte alle amministrazioni pubbliche non giudiziarie: si fa riferimento ai provvedimenti satandardizzati e scarnamente motivati. Altre pecche di dubbia costituzionalità attengono alla genericità dei criteri di delega, laddove non chiarisce il significato di grave anomalia e se essa vada apprezzata in termini quantitativi o qualitativi; non prevede se la grave anomalia sia valutabile in termini oggettivi o soggettivi; non stabilisce se la grave anomalia sia da riferire solo all’esito del procedimento, creando in capo al magistrato una sorta di obbligo di risultato, oppure si rivolga anche alle modalità con le quali debba essere svolta la procedura; prevede una gerarchizzazione tra i magistrati che è sconosciuta ed osteggiata dalla Costituzione. Inoltre non detta criteri per stabilire se il magistrato di primo grado debba tenere conto dell’orientamento prevalente della Corte di Appello o di quello della Corte di Cassazione o come debba stabilire questo orientamento, non assegna risorse per compiere ricerche di giurisprudenza ed elaborare statistiche per individuare l’orientamento prevalente perché il personale dell’ufficio del processo ha già colmato le preesistenti carenze di organico. Con il risultato che si indurrà il magistrato a scegliere l’orientamento prevalente e non quello più convincente secondo l’interpretazione dei fatti o del diritto. © Riproduzione riservataPer continuare a leggere questo articoloAbbonatiSei già abbonato?AccediLuigi Viola e Massimo Marasca Luigi Viola è avvocato, Massimo Marasca è giudice a Civitavecchia
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