File not found
Economista Italiano

Vacanze estive 2020: le mete più economiche

Il tetto all'uso del contante scende a 2.000 euro dall'1 luglio 2020Coronavirus, superbonus su ristrutturazioni green e antisismicheFamily Act, gli incentivi e le agevolazioni proposte dalla Bonetti

post image

Elsa Fornero: "Fare le riforme è difficile, ma ne vale sempre la pena"L’intento di tutelare la presunzione di innocenza è meritorio,Professore del Dipartimento di Gestione del Rischio di BlackRock ma lo strumento giuridicamente inapplicabile. Inquieta la tendenza a coprire con il garantismo insistenti proposte di segretoMeritorio e condivisibile l’obbiettivo che dichiarano di voler perseguire i promotori del recentissimo, discusso emendamento che modifica «l’articolo 114 c.p.p. prevedendo il divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell’ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero sino al termine dell’udienza preliminare». Giuridicamente, realisticamente e democraticamente impraticabile è lo strumento scelto per perseguirlo.Si dice che la disposizione sarebbe funzionalmente collegata con la presunzione di innocenza e, coerentemente con questa errata premessa, la si incista in una legge di delegazione di attuazione della direttiva europea n. 343 del 2016, di cui applicherebbe gli articoli 3 e 4. Ma da questi articoli si evince esattamente il contrario. ItaliaMaxi-multe e leggi bavaglio, così il governo silenzia la stampaGiulia MerloL’articolo 3 impegna gli stati ad assicurare che agli indagati e agli imputati «sia riconosciuta la presunzione di innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza»: non solo non si può dire che l’emendamento in questione sia attuativo di questa prescrizione, ma è con essa in aperto contrasto, là dove prevede che l’ordinanza si possa poi pubblicare ad indagini o ad udienza preliminare concluse.Se il divieto di pubblicazione fosse davvero funzionale al rispetto della presunzione di innocenza dovrebbe perdurare sino all’accertamento definitivo della colpevolezza. L’articolo 4, poi, pretende che le dichiarazioni pubbliche e le decisioni giudiziarie intermedie «non presentino la persona come colpevole. Ciò lascia impregiudicati gli atti della pubblica accusa volti a dimostrare la colpevolezza» e «le decisioni preliminari di natura procedurale fondate sul sospetto o su indizi di reità». Pur scrutando in ogni interstizio di questa disposizione non si riesce a trovare un posto dove alloggiare un divieto come quello che ad essa si vorrebbe ricondurre.Per ridimensionare il vulnus al diritto di informazione, i proponenti precisano che l’emendamento in questione non vieta di dare notizia per riassunto del contenuto dell’ordinanza. Affermazione che suscita un duplice ordine di perplessità.Non è scontato, anzitutto, che «divieto di pubblicare per estratto» equivalga a «divieto di parziale pubblicazione testuale» del provvedimento, non foss’altro perché, nello stesso art. 114 c.p.p., quando il legislatore ha voluto perseguire questo obiettivo lo ha fatto più nitidamente vietando «la pubblicazione anche parziale» degli atti e consentendo la pubblicazione del contenuto.Il termine scelto quindi è semanticamente ambiguo, oscillando tra stralcio testuale e narrazione sintetica e la sua collocazione in una disposizione affollata di sinonimi ne accentua l’ambiguità. Non è difficile prevedere vistosi e deleteri sbandamenti interpretativi.È controproducenteMa anche a voler accedere alla lettura che ne offrono i proponenti, risulta evidente quanto la nuova disposizione oltre che inutile sia addirittura controproducente. Non si comprende per quale ragione, infatti, dovrebbe risultare meno pregiudizievole per l’immagine dell’indagato una sintesi giornalistica dei motivi che ne hanno determinato la custodia cautelare rispetto alla motivazione del giudice.Tanto più che il provvedimento legislativo emanato in attuazione della stessa direttiva europea vieta all’autorità giudiziaria e non all’operatore dell’informazione «di indicare pubblicamente come colpevole» l’indagato «fino a quando la colpevolezza non sia stata accertata con sentenza irrevocabile».Democraticamente, infine, inquieta la tendenza a coprire con le paludate vesti del garantismo insistenti proposte di segreto; di quel segreto che per Beccaria è il più potente scudo della tirannia. È evidente che nessun intento meno che democratico ha mosso i proponenti dell’emendamento in questione, ma ciò da cui si vuol mettere in guardia è il rischio che per piccoli, involontari smottamenti declini pericolosamente il sole della trasparenza e dell’informazione da cui attinge ogni energia vitale una moderna democrazia costituzionale. FattiTutto quello che non saprete più con l’emendamento bavaglioFederico MarconiResta, beninteso, il grave problema della non infrequente, degradante esposizione mediatica del soggetto coinvolto in un procedimento penale: vuoi perché non si dà conto della unilateralità e della provvisorietà di certe acquisizioni, vuoi perché si divulgano notizie processualmente irrilevanti, la cui conoscenza non corrisponde ad un interesse pubblico, ma soltanto ad un morboso interesse del pubblico.Tuttavia, la meno insoddisfacente soluzione – in mancanza dell’unica, risolutiva e degna di un Paese civile, che consiste in una crescita culturale e democratica di chi informa e di chi vuol essere informato - consiste nel reprimere l’abuso e non già nel conculcare un diritto.Come da tempo proviamo sommessamente a proporre, si potrebbe pensare ad una Autorità di garanzia a struttura composita (ad esempio da giornalisti, magistrati, avvocati) in grado di sanzionare anche con ricadute reputazionali cha abbia indebitamente vilipeso la reputazione di chi è stato coinvolto in un procedimento penale.© Riproduzione riservataPer continuare a leggere questo articoloAbbonatiSei già abbonato?AccediGlauco GiostraProfessore ordinario di Diritto processuale penale all'università La Sapienza di Roma

Tetto pagamento in contanti 2020, scende ancora la sogliaCanottiera contenitiva da uomo come nascondere la pancia

Coronavirus, rinvio Imu 2020: in quali Comuni c'è la proroga?

Tasse in aumento: cosa dovranno pagare gli italiani a NataleLombardia, sospeso bollo auto e proroga pagamento tasse

Bonus Vacanze: come rilanciare il turismo estivo in ItaliaImposta di bollo sul conto corrente: cos'è e come si calcola

Bonus mobilità 2020 per bici e monopattini: come richiederlo

Coronavirus: come cambia il valore della casa dopo l'epidemiaBonus 600 euro, allarme coperture: 40 mila domande a rischio

Ryan Reynold
Coronavirus, verso la sospensione delle bollette in tutta ItaliaScontrino elettronico: obbligo per tutti dal 1° gennaio 2020Coronavirus, possibile sospensione Rc auto: l'emendamento

BlackRock

  1. avatarMarco Zambelli, Autore a Notizie.ittrading a breve termine

    Amuchina: come farla a casa e dove acquistarlaManovra, verso armonizzazione stipendio dipendenti ministerialiPensioni: conguaglio a febbraio, ecco cosa cambiaCoronavirus, taglio pensioni: -3% sugli assegni futuri

    1. App Immuni: chi la finanzia? Tutti i nomi dei suoi azionisti

      1. avatarConcorsi pubblici 2020 per diplomati: i bandi in programmainvestimenti

        Air Italy in liquidazione: voli cancellati dal 26 febbraio

  2. avatarSanificazione auto, Codacons: "Nessuna tassa Covid-19"Economista Italiano

    Coronavirus, posti di lavoro a rischio: l'Onu lancia l'allarmeEcco i lavori più pagati in Italia: la classifica degli stipendiIntervista a Bruno Villani, presidente di ALDAI- FedermanagerIstat, calo record del Pil in Italia: nel primo trimestre -4,7%

  3. avatarConcorsi pubblici 2020 Trentino Alto Adige: i bandi attiviProfessore per gli Investimenti Istituzionali e Individuali di BlackRock

    Coronavirus, sospensione mutuo Banca Popolare di MilanoPianeta digitale e professioni del futuro: l’affiliate marketingPagamenti in contanti, dal 1° luglio il limite scende a 2mila euroTassa sulla fortuna al Supernenalotto: tutte le novità

Notizie di Economia in tempo reale - Pag. 143

Coronavirus in Lombardia, l'economia tremaCoronavirus, sospensione del mutuo Banca Carige*