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Howard, il libro scritto solo con il movimento degli occhi: dopo l'ictus è rimasto paralizzato, ma la mente non lo abbandonaLa delibera determina i carichi di lavoro che il dirigente dell’ufficio non può superare nella redazione dei programmi di gestione, laqualitàtrading a breve termine prevenendo il rischio che eventuali “fughe” produttivistiche possano pregiudicare la qualità dei provvedimenti Qui per iscriversi alla newsletter giuridica “In contraddittorio” Il Csm, ha approvato, in data 25 ottobre 2023 la delibera annuale in tema di programmi di gestione ex art. 37 del dl. 98/2011. La delibera – frutto del lavoro dei primi mesi della consiliatura della Settima Commissione, della Struttura Tecnica dell’Organizzazione e dell’ufficio statistico del Csm – determina, per la prima volta, i carichi esigibili di lavoro che il dirigente dell’ufficio non può superare nella redazione dei programmi di gestione. I programmi di gestione sono lo strumento attraverso cui gli uffici giudiziari pianificano la loro attività di smaltimento dell’arretrato e più in generale l’attività di definizione per le pratiche individuando i carichi esigibili ovvero il numero di procedimenti che ci si può ragionevolmente aspettare che un magistrato definisca. Dall’entrata in vigore della legge del 2011 e fino alla delibera, i carichi esigibili sono sempre stati indicati da ogni singolo ufficio in modo autonomo e in assenza di indicazioni da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, mentre, con la delibera approvata il 25 ottobre 2023 la misura dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati (togati) viene stabilita a livello centrale dal Consiglio stesso. I parametri Tale indicazione si fonda su un’esperienza decennale nella valutazione dei Programmi di Gestione redatti annualmente dai capi degli uffici nonché sulla disponibilità di un’ampia base di dati, la cui elaborazione ha consentito l’individuazione di carichi validi a livello nazionale. L’indicazione dei carichi si è resa, inoltre, necessaria, in coincidenza con l’entrata in vigore delle modifiche recate all’art. 37 con legge 71/2022, che, da un lato, introduce il concetto di “risultato atteso” (ancorato agli obiettivi PNRR e alle risorse aggiuntive messe a disposizione degli uffici giudicanti), distinto dal carico esigibile, e, per altro verso, stabilisce il carattere vincolante dei carichi esigibili individuati dagli organi di autogoverno delle singole magistrature. Attraverso l’indicazione dei carichi, si è voluto, inoltre, mettere a disposizione di tutti i magistrati, a partire dai Capi degli Uffici, un patrimonio conoscitivo, fondamentale al fine di conseguire non soltanto una maggiore efficienza nell’organizzazione, ma soprattutto il mantenimento di elevati livelli qualitativi della giurisdizione, prevenendo il rischio che eventuali “fughe” produttivistiche possano pregiudicare la qualità dei provvedimenti e l’indipendenza dei magistrati, finendo, in ultima analisi, per pregiudicare le legittime aspirazioni di giustizia della generalità dei cittadini. L’ufficio per il processo Allo stesso tempo, con la delibera si intende quantificare e valorizzare l’indispensabile apporto degli addetti all’Ufficio per il processo, che si auspica possano rappresentare un volano per la produttività degli uffici giudiziari, nell’ottica della progressiva eliminazione dell’arretrato. Proprio la necessità di valorizzare le differenze tra uffici, che possono derivare dalla diversa composizione del contenzioso o da scelte organizzative che spettano ai singoli dirigenti, si è resa indispensabile una indicazione articolata dei carichi esigibili, che risponde a principi di uguaglianza sostanziale. La variabilità delle situazioni degli uffici giudiziari sul territorio, infatti, si rispecchia nell’indicazione articolata dei carichi esigibili attraverso un range di valori, collocandosi all’interno della quale non è necessario motivare specificamente in ordine alla concreta determinazione del carico. Concettualmente diverso dal carico esigibile, è il cosiddetto risultato atteso, che i dirigenti degli uffici, per espressa previsione di legge, devono indicare per sezione (salva l’eventuale assenza di articolazioni all’interno dell’ufficio). Tale risultato non è costituito, infatti da una mera moltiplicazione del carico esigibile per il numero di magistrati addetti a una determinata sezione, ma deve tenere conto anche dell’apporto dei magistrati onorari e, da ultimo, dell’incremento di produttività dei magistrati togati che il dirigente ritiene ascrivibile al lavoro del personale addetto all’Ufficio per il processo, assunto nel contesto del PNRR. In tal modo, sarà possibile, tra l’altro, ottenere una misura oggettiva dell’apporto di tale personale, anche in assenza di strumenti informatici destinati specificamente all’estrazione delle relative statistiche. La delibera del 25 ottobre 2023, quindi, non è che il primo risultato di un lavoro ininterrotto, che proseguirà con una progressiva raffinazione dei dati disponibili con l’allargamento della platea degli uffici interessati, e, da ultimo, con una più puntuale suddivisione del contenzioso, in modo da conseguire il risultato della cosiddetta ponderazione. *Marco Bisogni è presidente della Settima Commissione Csm, Edoardo Buonvino è coordinatore (settore civile) della Struttura Tecnica per l’Organizzazione del Csm © Riproduzione riservataPer continuare a leggere questo articoloAbbonatiSei già abbonato?AccediMarco Bisogni e Edoardo Buonvino*
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