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«Valore alla terra e alle comunità»: i piani di Vecchioni per l’AfricaIl Decreto Legislativo n. 185/21 si pone a contrastare le attività criminose commesse anche con l’utilizzo fraudolento della moneta digitale e delle criptovalute,MACD mezzi finanziari sempre più ghiotti alle organizzazioni criminali. Martedì 14 dicembre entrerà in vigore il Decreto Legislativo n 185 del 8 novembre 2021, pubblicato il 29/11/21, che recepisce la direttiva europea 2019/713 nell’ambito della lotta alle frodi alle falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti. Il D.Lgs. 184/2021 intitolato “Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio”, andrà a sostituire il quadro normativo previgente. La direttiva Ue volta a contrastare le attività criminose di frode e falsificazione degli strumenti di pagamento diversi dai contanti,  si pone nel contesto del costante sviluppo del mercato digitale sia sul piano nazionale, che nell’ottica trasnazionale di cooperazione tra le autorità competenti. L’art. 1 del decreto Legislativo n. 185 chiarisce innanzitutto cosa si intenda per “strumenti di pagamento diverso dai contanti”, “dispositivo, oggetto o record protetto”, “mezzi di scambio digitale” e “valuta virtuale”. Scambi con valuta virtuale Il legislatore nazionale, ricalcando quanto definito dal legislatore europeo, ha voluto ampliare la tutela a tutti quegli scambi di denaro con “valuta virtuale” (così come definito nel decreto): la moneta con valore digitale non emessa da un istituto di credito centrale nè da un ente pubblico, che non è necessariamente legata ad una moneta avente corso legale ma che, comunque, e' utilizzata da cittadini o da imprese quale come mezzo di scambio. Il Decreto Legislativo n. 185/21 si pone così a contrastare le attività criminose commesse anche con l’utilizzo fraudolento della moneta digitale e delle criptovalute, mezzi finanziari sempre più ghiotti alle organizzazioni criminali. La direttiva europea di riferimento, la 2019/713, ha previsto azioni coordinate da parte degli stati europei nell’ambito del contrasto di queste azioni criminali, prevedendo delle azioni di coordinamento volte a salvaguardare la sicurezza degli scambi economici e a prevenire le truffe sulla rete. Con lo scambio di informazioni del “Servizio per la cooperazione internazionale della Direzione centrale della polizia criminale”, è previsto lo scambio celere delle informazioni tra gli stati membri. Ogni anno, inoltre, il Ministero della giustizia dovrà inviare alla Commissione europea un report sui dati statistici e sul numero dei procedimenti iscritti per reati aventi ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti. Lo stesso Ministero dovrà indicare il numero delle persone indagate e il numero delle persone condannate in relazione a questi reati. Modifiche del codice penale Il Decreto Legislativo n 185/21, che come detto entrerà in vigore il prossimo 14 dicembre, andrà a modicare nello specifico due articoli del codice penale, nonché integrerà il regime sanzionatorio con l’introduzione di un nuovo articolo: il 493 ter c.p. , il 640 ter c.p. e il  nuovo 493 quater c.p.. Innanzitutto si andrà ad estendere la previgente tutela dell'art. 493 ter c.p.,  rubricato come “indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento”  con l’estensione dell'ambito di applicazione alle condotte illecite contraddistinte dall’utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Per quanto concerne l’art. 640 ter, rubricato come “frode informatica”, gli interventi del legislatore saranno più estesi. Il Decreto, infatti,  andrà ad integrare l'aggravante speciale di cui al secondo comma dell’articolo 640 ter c.p. stesso, e al secondo comma dell'articolo 640 c.p. (reato di truffa - commesso con l’abuso della qualità di operatore del sistema), prevedendo quale condizione per l’aggravamento di pena la circostanza che il fatto sia stato prodotto  mediante il trasferimento di danaro, di valore monetario o di valuta virtuale. Nel caso della condotta integrata dalla nuova circostanza aggravante, il reato sarà procedibile d'ufficio. Con il D.lgs. 185/21 verrà introdotto un nuovo articolo: l’ art. 493 quater che andrà a punire con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 1000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi commetterà il delitto di detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti. A corredo del nuovo articolo, verrà prevista la confisca obbligatoria delle apparecchiature e programmi informatici utilizzati per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti – nel caso di condanna o patteggiamento – oltre alla confisca del profitto o del prodotto del reato stesso. Nel caso in cui non sarà possibile procedere alla confisca del profitto o del prodotto del reato – nel caso ad esempio di criptovalute – è prevista la  confisca per equivalente di beni, somme di denaro e altre utilità per un valore corrispondente al profitto o prodotto. Una misura coercitiva ulteriore che andrà comunque a punire il reo, anche nel caso in cui non sarà possibile recuperare il denaro virtuale prodotto della truffa informatica, nel frattempo svanito nelle più segrete stanze della rete. Gli effetti sulla responsabilità amministrativa degli enti Con la pubblicazione  in Gazzetta Ufficiale in data 29.11.2021 del D.Lgs. n. 185/21 si andrà a produrre un ulteriore effetto: l’estensione della responsabilità amministrativa degli enti. Il D.Lgs. 231/2001, che da pochi mesi ha compiuto i suoi primi venti anni di vita e che ha introdotto una responsabilità di tipo penale anche in capo alle persone giuridiche, negli ultimi anni è stato oggetto di continue integrazioni. Dopo l’ampliamento delle tutele previste lo scorso anno dalla recepimento della cosiddetta direttiva europea P.I.F. - Direttiva (UE) 2017/1371 recante norme per la “lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale”- , le società che avranno introdotto al loro interno il Modello Organizzativo previsto dal D.Lgs. 231/2001, dovranno procedere all’ulteriore aggiornamento dello stesso. Le nuove tutele Con il D.Lgs 185 che enterà in vigore martedì prossimo, è stato infatti introdotto nel decreto legislativo 231/2001 l'art. 25-octies.1 rubricato “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”. In virtù, di questa nuova previsione di legge, la parte speciale dei Modelli organizzativi adottati dalle persone giuridiche dovranno essere aggiornati con l’inserimento delle nuove tutele volte a prevenire: - La detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (493-quater c.p.), - La frode informatica nell'ipotesi  aggravata  dalla realizzazione di un trasferimento di denaro (640-ter c.p.) - ogni altro delitto previsto dal codice penale contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offenda il patrimonio, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti. Con il nuovo art. 25-octios del D.Lgs. 231/2001, è stato introdotto uno specifico regime sanzionatorio. L’effetto sarà particolarmente percepito anche dalle società pubbliche partecipate, specie in relazione all’intensificazione dei sistemi di pagamento su piattaforme informatiche. Con l’inasprimento della tutela penale a contrasto delle frodi informatiche, il sistema di gestione aziendale contraddistinto dalle procedure operative per ridurre il rischio che apicali e sottoposti commettano reati a vantaggio o interesse della società dovrà essere pertanto opportunamente aggiornato. © Riproduzione riservataPer continuare a leggere questo articoloAbbonatiSei già abbonato?AccediMatteo Bonetti Avvocato del foro di Rimini, accreditato come Data protection officer presso il registro Accredia

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