Cassano ha rotto il tetto di cristallo, ma è un errore ridurla solo a questoPoste, Del Fante: "Modello di business vincente, risultati straordinari" - Tiscali NotizieNordio avvia un accertamento sulla giudice di Catania. Piantedosi: «Il video non viene dalla questura»
Borsa, avvio in rialzo per Piazza Affari Ftse Mib +0,37% - Tiscali NotizieAnnullata anche la nomina della presidente aggiunta,investimenti Margherita Cassano. Il Consiglio di Stato ribalta la decisione del Tar Lazio, che aveva confermato entrambe le nomine del Csm Terremoto in Cassazione. Il Consiglio di Stato ha annullato la nomina del presidente della Cassazione Pietro Curzio e della presidente aggiunta Margherita Cassano. In entrambi i casi, il ricorrente è il collega e presidente di sezione, Angelo Spirito. Le due nomine, entrambe deliberate il 15 luglio 2020 dal Consiglio superiore della magistratura, erano state confermate da due sentenze del Tar Lazio, che ora sono state ribaltate da Palazzo Spada. Il caso Curzio Il ricorso contesta la contraddittorietà e carenza di motivazione della nomina. In particolare, la mancata considerazione di fatti rilevanti nelle esperienze professionali dell’appellante Spirito e “grave travisamento dei fatti” con “sopravvalutazione delle esperienze professionali” di Curzio. La contestazione quindi riguarda l’interpretazione data dal Csm ai criteri di valutazione da applicare per decidere chi era il miglior candidato per il ruolo. In particolare, Spirito lamenta la sottovalutazione degli anni di esercizio delle funzioni di giudice di legittimità: 23 anni e 3 mesi per Spirito, 12 anni e 6 mesi per Curzio. In sentenza, il Consiglio di Stato specifica che il Testo unico sulla dirigenza giudiziaria non ha valore di atto normativo ma atto amministrativo di autovincolo, quindi contiene un elenco di criteri per un crente esercizioo della discrezionalità valutativa del Csm. Tuttavia, il giudice amministrativo deve “vagliare se in concreto siano indicati e adeguatamente dimostrati i presupposti per derogare” alle previsioni. Prosegue poi a valutare le ragioni per cui Curzio è stato preferito a Spirito: il Csm sostanzialmente parifica la valutazione professionale tra i due e dà prevalenza a Curzio dal punto di vista delle esperienze organizzative maturate. Secondo il Consiglio di Stato, però, la motivazione del Csm (“a fronte dell’eccellente profilo di merito di entrambi, una valutazione complessiva e integrata degli indicatori attitudinali, tenuto conto delle esigenze funzionali dell’ufficio, porta a un giudizio di prevalenza del dottor Curzio”) è considerata non “resistente alle doglianze articolate dall’appellante, risultando irragionevolle e gravemente carente”. Palazzo Spada scrive che è “palese la consistente maggior esperienza del dottor Spirito” visto il tempo da cui svolge funzioni di legittimità. Le critiche al Csm Poi arriva la stoccata al Csm: “In tale contesto, l’oggettiva consistenza dei dati curricolari avrebbe richiesto una ben diversa e più adeguata motivazione in ordine alle conclusioni raggiunte dal Csm”, “tanto più in un caso in cui l’importanza del posto a concorso, gli eccellenti profili dei candidati in competizione e la indiscutibile rilevanza dei curricula impongono un particolare obbligo di motivazione”. Non solo. Nella motivazione, il Csm adduce come criterio di preferenza il fatto che Curzio abbia operato nella Sesta sezione, che fa da sezione “filtro”, considerandola più rilevante delle altre e quindi produttrice di maggior titolo. Ma il Consiglio di Stato scrive che non rientra nella discrezionalità del Csm valutare le sezioni di cassazione: “La motivazione esorbita dai margini di discrezionalità riconosciuti al Csm, risolvendosi in una preferenza precostituita per l’esperienza maturata presso una specifica sezione dell’ufficio, in assenza di criteri predeterminati in tal senso nell’ambito del Testo unico e ben al di là del significato proprio del principio funzionalistico”. In sostanza, “la motivazione si esaurisce in un autonomo e postumo criterio valutativo – incentrato sulla posizione attitudinale privilegiata riconosciuta all’esercizio delle funzioni direttive in una data Sezione – privo delle necessarie garanzie di predeterminazione e sorvegliabilità della ponderazione”. Anche nel caso della sentenza che annulla la nomina di Cassano, il Consiglio di Stato evidenzia la carenza e contraddittorietà di motivazione del Csm. Le conseguenze La portata della decisione è importante, anche perchè arriva a meno di una settimana dall’apertura dell’anno giudiziario in Cassazione del 21 gennaio, dove era attesa la relazione del primo presidente. Si dà per probabile che a inaugurare l’anno giudiziario al posto di Curzio sia il presidente di sezione più anziano per ruolo, come già successo quando il Consiglio di Stato quindici anni fa annullò la nomina del presidente Vincenzo Carbone. E’ un’ulteriore tegola sull’operato del Csm in merito alle nomine. Dopo quelloo del procuratore capo di Roma, Michele Prestipino, è il secondo annullamento di peso in poco più di un anno e decapita il vertice della giustizia italiana. © Riproduzione riservataPer continuare a leggere questo articoloAbbonatiSei già abbonato?AccediGiulia Merlo Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato.
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