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Bonus asilo nido 2020: importo, requisiti e come richiederloIl tribunale di Trapani motiva la sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste,trading a breve termine emessa quache settimana fa. La vicenda ha cambiato la percezione delle ong nell’opinione pubblica. Ma le ong non sono state un pull factor e non hanno concordato alcuna consegna con i libici. Avevano il dovere di salvare i naufraghiIl caso che ha cambiato definitivamente la percezione pubblica dei salvataggi in mare da parte delle ong si è concluso con una sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste. Ma nella motivazione della sentenza, pubblicata martedì dal giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Trapani, c’è di più: sette anni di processo non sono stati sufficienti a trovare le prove per sostenere l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, anzi. Hanno portato il giudice Samuele Corso ad affermare che i migranti erano da considerare “naufraghi”, perché si trovavano in una situazione di pericolo. E le navi, dunque, avevano l’obbligo di soccorrerli.«I migranti, per quanto privi di un titolo idoneo all’ingresso in Italia, al momento del soccorso in mare in una situazione di pericolo sono da considerare “naufraghi” e mantengono tale condizione giuridica fino allo sbarco in un luogo sicuro, posto che il loro status verrà definito a terra solo dopo la consegna da parte dei soccorritori alle Autorità preposte ai controlli di frontiera», si legge nelle 500 pagine del provvedimento.E ancora, sollevando gli imputati dalle accuse, i giudici mettono nero su bianco che le condotte contestate non risultano correlate all’ingresso illegale in Italia dei migranti, «ma vanno inquadrate nello specifico contesto delle operazioni di soccorso». Per sostenere questa tesi, i magistrati osservano che proprio l’obbligo di salvataggio è previsto sia dal diritto consuetudinario internazionale, che da numerose altre convenzioni internazionali, e dallo stesso diritto internazionale.Sono quindi definitivamente cadute non solo le incriminazioni di favoreggiamento, ma anche l’accusa di aver concordato con i trafficanti libici la consegna e il trasbordo dei migranti. CommentiLe politiche sull’immigrazione del governo Meloni sono illegittime per l’OnuVitalba AzzollinigiuristaPull factorLa sentenza di Trapani, in tutti i casi, non rappresenta soltanto la fine del calvario giudiziario, e delle accuse infamanti, nei confronti del personale delle ong Medici Senza Frontiere, Save The Children, Jugend Rettet, ma anche il completo sconfessare delle politiche della propaganda adottate da governi di ogni colore politico sulla pelle dei migranti negli ultimi sette anni in Italia.A partire dalla retorica delle ong “taxi del mare”, sposata da quasi tutto l’arco parlamentare, nel preciso momento storico in cui l’inchiesta era stata avviata. Sono le parole pronunciate dall’allora Comandante della missione Eunavfor Med, e riportate nella sentenza, a ribaltare questo impianto retorico. «Spesso siamo accusati di essere il pull factor, il fattore di attrazione per i migranti, che gli scafisti cioè mettano in mare i migranti perché c'è l’Operazione Sophia. Questo non è vero. I migranti non partono certamente perché ci sono le navi in mare, ma partono perché ci sono i push factor, i fattori che li spingono a partire, le guerre, il terrorismo, la mancanza di acqua e cibo», così aveva spiegato alla Commissione parlamentare d’inchiesta l’ammiraglio Enrico Credendino, già nel 2017.E poi, addirittura, l’ammiraglio aveva anche precisato: «La presenza delle Ong non comporta quello che viene detto un fattore di attrazione. L’attività di ricerca e soccorso e tutela della vita umana non può essere considerata né la causa, né la soluzione di tale problematica». ItaliaLe sconfitte di Piantedosi: i tribunali smontano il suo decreto sulle ongVitalba AzzollinigiuristaIl push factorPer il gup di Trapani non è poi possibile ignorare il contesto libico da cui i migranti sono fuggiti. E questo lo dimostra un documento dell’Ufficio dell’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, secondo cui le persone vengono trattenute «arbitrariamente in centri di detenzione gestiti per lo più dal Dipartimento per la lotta alla migrazione illegale», senza registrazione formale, né processo legale. Condizioni di detenzione definite dall’Onu disumane.«È prassi comune e diffusa che le guardie picchino, umilino e sottopongano a estorsione i migranti, ad esempio facendosi pagare per il loro rilascio», continua l’Unsmil. Quindi, si desume dalla sentenza, le ong o le operazioni europee non hanno costituito nessun fattore di attrazione: le persone partono comunque, che ci siano le navi in mare oppure no.A confermarlo, l’ambasciatore William Lacy Swing, Direttore generale dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim): «Non è che i migranti e i rifugiati arrivino perché credono che qualcuno salverà loro la vita in mare», ha dichiarato nel 2017, «partono perché credono che, se restano, la loro vita sarà condannata a un destino funesto».Nelle conclusioni, il gup sottolinea che «la fuga da torture, detenzioni arbitrarie, violenze sessuali, maltrattamenti, sfruttamento sessuale e lavorativo» è indicativa «dell’inevitabilità di sottrarsi a una situazione di pericolo attuale di un danno grave alla persona», che deriva dalla permanenza nei centri di detenzione libici. Le condotte delle ong, quindi, sono state funzionali a difendere gli interessi fondamentali della persona umana e a sottrarre i migranti dalle condizioni inumane vissute in Libia. Il coordinamento delle autorità italianeIl tribunale di Trapani sottolinea inoltre che le operazioni di soccorso e di trasporto dei migranti «sono state sempre disposte dall’Imrcc (Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo, ndr) e sono state svolte sotto la [sua] direzione e il [suo] costante coordinamento», come risulta dalle comunicazioni con le navi.Un elemento che potrebbe anche costituire una causa di giustificazione, in quanto «dovere imposto da un ordine legittimo della pubblica autorità», si legge nelle motivazioni.Il fatto non sussiste«Si tratta di una sentenza di estrema importanza perché chiarisce già nelle fasi preliminari che non c’era nessuna ragione per mettere in piedi questo processo», spiega a Domani l’avvocato Salvatore Fachile, difensore di uno degli imputati: «È la formula che è fondamentale, perché sancisce che non è avvenuto alcun fatto».E ancora: «È una sentenza di importanza storica perché dà torto a tutti coloro, dal 2017 ad oggi, che sono stati protagonisti di un’autentica battaglia mediatica e politica contro le ong, tesa alla loro criminalizzazione, che, nei fatti, non ha però portato a nessun risultato di tipo giudiziario».Dalle dichiarazioni che hanno poi portato all’impianto accusatorio emergono poi «significative discrasie», scrive il gup, sul numero di migranti, sulla tipologia di imbarcazione, sul momento dell’avvistamento. E aggiunge che la polizia giudiziaria, «nella ricostruzione delle singole vicende, aveva talvolta concentrato l’attenzione e valorizzato oltremodo aspetti di portata dimostrativa limitata, senza tenere conto complessivamente di tutti gli elementi disponibili o comunque agevolmente acquisibili, e da dati del tutto incerti e privi di significato univoco aveva sviluppato valutazioni e raggiunto conclusioni».Le motivazioni della sentenza non cancellano però anni di accuse, amplificate da esponenti politici e da campagne mediatiche. «Non significa che la nostra battaglia a tutela delle ong, invece, è stata vinta completamente. Perché negli ultimi anni le stesse organizzazioni hanno subito una vera e propria offensiva da parte dei governi italiani che ne hanno limitato le attività. Questo governo, in particolare, ha emesso una serie di norme per colpirne l’operato, strumentalizzando un’inchiesta giudiziaria che, alla prova dei fatti, non si sarebbe dovuta neppure iniziare», conclude Fachile.© Riproduzione riservataPer continuare a leggere questo articoloAbbonatiSei già abbonato?AccediGaetano De Monte e Marika Ikonomu
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