File not found
investimenti

Zaia sull'autonomia: "Il Governo vada avanti"

Una cosa divertente che nessuno farà più: i 30 anni di Forza ItaliaI taccuini dei ricordi. Notti spagnole, il debutto di “El País” e l’idea di uscire con “El Mensajero” - Tiscali NotizieA Roma per ricordare Massimo Scalia, il buon Maestro dell’ambientalismo scientifico italiano - Tiscali Notizie

post image

Il testo di Pazza, canzone di Loredana Bertè a SanremoIl Tribunale europeo ha definito che il possesso dei certificati verdi previsti dal regolamento non è nella pratica una condizione limitante l’esercizio del diritto alla libera circolazione Il Presidente del Tribunale dell’Unione europea ha respinto la domanda presentata da alcuni cittadini europei (segnatamente 423) che si erano rivolti alla corte per chiedere, greenpasslalibertàdicircolazionenonèProfessore Campanella con procedura d’urgenza, la sospensione dell’esecuzione del regolamento europeo che ha introdotto lo schema comune per la verifica dei certificati verdi digitali. Il ricorso, presentato in lingua italiana il 30 agosto 2021, richiedeva “in via pregiudiziale immediata provvisoria, sospendersi immediatamente l’applicazione dell’articolo 1 c.1 lettera a) e b)” del regolamento (UE) 2021/953 del 14 giugno 2021 che ha introdotto la verifica dei certificati Covid digitali dell’Ue, meglio noti come green pass europeo. La pronuncia del Tribunale è stata piuttosto tranchant in relazione al tema della limitazione della libertà di circolazione dei cittadini europei. I principali Motivi del ricorso I ricorrenti fondavano le ragioni della procedimento d’urgenza al Tribunale Ue sono quattro. In primo luogo, i ricorrenti ritengono il regolamento 2021/953, determinare la “violazione degli articoli 20-21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE) in sinergia con la violazione delle risoluzioni Consiglio d’Europa N.2383/21 e N.2361/2021”. Il discrimine tra cittadini vaccinati e non vaccinati determinato dalla normativa partorita dalla legislazione europea, secondo i presentatori del ricorso, si fonda sull’errata considerazione scientifica per la quale i vaccinati contagino meno dei non vaccinati. Da questi presupposti, si sarebbe quindi determinata una discriminazione della libertà di movimento vietata dal Consiglio d’ Europa, organo esecutivo della Corte europea dei diritti umani (CEDU). Il secondo motivo argomentato dai ricorrenti, ha preso di mira quella parte  del Regolamento nella quale non si cita alcuna fonte scientifica a supporto della maggior contagiosità dei non vaccinati rispetto ai non contagiati da Sars – Covid. Secondo gli istanti  “è stato omesso l’indispensabile preventivo svolgimento di adeguata consulenza medico-scientifica idonea a supportare il fondamento della mera affermazione prospettata”. Il terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 21 CDFUE sotto il profilo dello sviamento di potere della violazione del principio di legalità’ di cui all’articolo 49 CFDUE per insussistenza nel merito del fondamento scientifico del regolamento. Per i ricorrenti  non sussistono prove specifiche che la mortalità per Covid 19 sia meno elevata tra i vaccinati anzi, esistono studi che rilevano il dato contrario. Nel quarto motivo, il Regolamento Europeo che ha introdotto le regole che hanno previto l’adozione dello schema comuntario certificati verdi digitali andrebbe a evidenziare uno “sviamento di potere” riguardo all’utilizzo dei tamponi. “I tamponi vengono utilizzati senza preventiva e/o successiva verifica clinica per cui l’erronea amplificazione falsifica l’esito. In caso di positività non viene ripetuto l’esame come previsto dalle linee guida dell’OMS per cui anche sotto questo profilo, l’esame in vitreo è totalmente inattendibile”. Il Regolamento impugnato  prevede l’utilizzo dei tamponi anche per gli asintomatici mentre le linee guida dell’OMS ritengono inutile l’esame con tampone Rt-PCR e/o rapido degli  stessi. Le richieste dei ricorrenti in via d’urgenza Il ricorso presentato presso la cancelleria del Tribunale dell’Unione Europea prevedeva, oltre a richieste specifiche principali e nel merito, una richiesta preliminare e in via d’urgenza che, nel caso di accoglimento, avrebbe consentito alla Corte di pronunciarsi con un provvedimento sospensivo degli effetti del Regolamento 2021/953. “In via pregiudiziale immediata provvisoria, sospendersi immediatamente l’applicazione dell’articolo 1 c.1 lettera a) e b)”, ovvero si chiedeva la sospensione degli effetti del regolamento alla verifica e l'accettazione di certificati COVID-19 con lo scopo di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione transnazionale durante la pandemia. L’utilizzo del certificato verde, che non opera alcun distinguo tra vaccinati e sottoposti a test-tampone, secondo i presentatori del ricorso, andrebbe a determinare una violazione della libertà di movimento all’interno dei paesi Ue. Dello stesso avviso però non è stato il Tribunale Ue che ha respinto recisamente la richiesta di sospensiva. L’Ordinanza del Tribunale Con l’ordinanza del 29 ottobre scorso, a firma del Presidente del Tribunale europeo, nella causa rubricata al numero T-527/21 R, innanzitutto viene sgombrato il campo sui limitati poteri del tribunale di concedere la sospensiva in relazione all’esecuzione dei Regolamenti dell’Ue: “l’articolo 278 TFUE sancisce il principio dell’effetto non sospensivo dei ricorsi, poiché gli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione godono di una presunzione di legittimità. Pertanto, è solo in via eccezionale che il giudice del procedimento sommario può ordinare la sospensione dell’esecuzione di un atto impugnato dinanzi al Tribunale o disporre provvedimenti provvisori”. Quanto al contenuto della domanda di sospensiva, la Corte ha sottolineato che i ricorrenti avevano omesso di fornire indicazioni concrete e precise su quello che si sarebbe potuto qualificare come un danno grave irreparabile in relazione alla loro condizione di cittadini europei. I danni materiali e il danni morali prodotti quali allegazioni del ricorso non potevano essere ritenuti irreparabili, specie in funzione dell’emissione di un procedimento d’urgenza da parte del Tribunale adito. Nell’ordinanza si chiarisce come i provvedimenti provvisori del Tribunale europeo debbono precisare «l’oggetto della controversia, i motivi di urgenza nonché gli argomenti in fatto e in diritto che giustifichino prima facie la concessione del provvedimento provvisorio richiesto”. Nella sostanza, secondo il giudicante, il possesso dei certificati verdi previsti dal regolamento, nella pratica,  non costituiscono una condizione limitante l’esercizio del diritto alla libera circolazione. Nel ricorso depositato il 30 agosto 2021 non sembra essere presente nulla di tutto ciò. L’ultima parola sul ricorso spetterà ad ogni modo sempre al Tribunale Europeo che dovrà  decidere nel merito e  verificare se vi siano i presupposti per accogliere la domanda principale dei ricorrenti e, conseguentemente, annullare integralmente o parzialmente il Regolamento impugnato. © Riproduzione riservataPer continuare a leggere questo articoloAbbonatiSei già abbonato?AccediMatteo Bonetti Avvocato del foro di Rimini, accreditato come Data protection officer presso il registro Accredia

Anfiteatro romano di Taranto, il “monumento fantasma” tra miraggio e realtà nel Golfo meraviglioso - Tiscali NotizieMarta Fascina e gli sguardi complici di Pier Silvio e Luigi Berlusconi

Notizie di Politica italiana - Pag. 63

Festival di Sanremo, la scaletta completa con gli orari della seconda serataIgnazio La Russa, lo staff: "Basta speculazioni politiche su Leonardo Apache"

Gli italoargentini che portano il fútbol in CalabriaSanremo 2024, ecco le canzoni in anteprima. Sarà il festival dei tormentoni

Georges Noël a Taranto e Venezia: diversità del segno grafico, autobiografia dell’artista francese - Tiscali Notizie

Festival di Sanremo, la scaletta completa con gli orari della prima serataStop al taglio dei vitalizi, l'ex senatore Vitali difende la sua scelta

Ryan Reynold
Taxi gratis a uscita discoteche, progetto sperimentaleLa congiura contro il duchino Oddantonio, evirato nel sonno, apre le porte di Urbino a Federico da Montefeltro - Tiscali NotizieFantasanremo, anche Domani ha la sua lega. Iscriviti alla gara (inutile) con giornalisti e lettori

VOL

  1. avatarMattarella sul clima: "Siamo in ritardo"Economista Italiano

    Chi è Giovanni Tocci, il campione di tuffi venuto dalla città senza trampoliniElly Schlein sul salario minimo: "Disponibile al confronto anche domani, ma deve essere reale"Vittorio Sgarbi si dimette da sottosegretario alla CulturaDalle Alpi alla Sicilia: anche l’Italia ha le sue piantagioni

      1. avatarCrosetto su Vannacci, la nota del ministro della DifesaEconomista Italiano

        Mattarella sul clima: "Siamo in ritardo"

        ETF
  2. avatarDaniela Santanchè, ecco le ultime dichiarazioni del Ministro del TurismoETF

    “La terra promessa” del danese Nicolaj Arcel, per una serata senza troppi pensieri - Tiscali NotizieSanremo 2024, l’onda alta di Dargen D’Amico sta per travolgere l’AristonDaniel Pennac: «L’idea che i giovani “devono leggere” è solo un’ipocrisia adulta»Stipendio parlamentari, Piero Fassino torna a parlare: "Non volevo lamentarmi dell'indennità"

    VOL
  3. avatar“Povere Creature!” di Yorgos Lanthimos: la mostruosa emancipazione di Bella Baxter - Tiscali Notizietrading a breve termine

    Morti sul lavoro: dallo stillicidio quotidiano alle stragi periodiche. Il “che fare” è già scritto nelle leggi - Tiscali NotizieSanremo 2024, l’ultimo di Amadeus (per ora): «Se arrivano i trattori li faccio salire sul palco. È una protesta sacrosanta»Pallanuoto, il Settebello a caccia di certezze verso le OlimpiadiIl massacro del convento di San Domenico a Forlì fermato dal rigoroso combattente Andrea Emiliani - Tiscali Notizie

A 90 secondi dall’Apocalisse, ora l’umanità è chiamata a reagire

L’agricoltura, come adattarsi al clima che cambia. Venti Paesi (più l’Italia) in scena alla Fiera di Verona - Tiscali Notizie“Drive-Away Dolls” di Ethan Coen, un piccolo gioiello di intelligente umorismo - Tiscali Notizie*