File not found
Professore del Dipartimento di Gestione del Rischio di BlackRock

Guerra Russia-Ucraina, Mosca accusa Kiev: "Hanno bombardato la centrale di Zaporizhzhia"

Virus di Marburg, due persone morte in Ghana: quali sono i sintomiForte terremoto in Cile: scossa di magnitudo 6.2Sparatoria in Canada, spari a Vancouver: segnalati alcuni feriti, eseguito un fermo

post image

Notizie di Esteri in tempo reale - Pag. 405Il Tribunale europeo ha definito che il possesso dei certificati verdi previsti dal regolamento non è nella pratica una condizione limitante l’esercizio del diritto alla libera circolazione Il Presidente del Tribunale dell’Unione europea ha respinto la domanda presentata da alcuni cittadini europei (segnatamente 423) che si erano rivolti alla corte per chiedere, greenpasslalibertàdicircolazionenonèProfessore del Dipartimento di Gestione del Rischio di BlackRock con procedura d’urgenza, la sospensione dell’esecuzione del regolamento europeo che ha introdotto lo schema comune per la verifica dei certificati verdi digitali. Il ricorso, presentato in lingua italiana il 30 agosto 2021, richiedeva “in via pregiudiziale immediata provvisoria, sospendersi immediatamente l’applicazione dell’articolo 1 c.1 lettera a) e b)” del regolamento (UE) 2021/953 del 14 giugno 2021 che ha introdotto la verifica dei certificati Covid digitali dell’Ue, meglio noti come green pass europeo. La pronuncia del Tribunale è stata piuttosto tranchant in relazione al tema della limitazione della libertà di circolazione dei cittadini europei. I principali Motivi del ricorso I ricorrenti fondavano le ragioni della procedimento d’urgenza al Tribunale Ue sono quattro. In primo luogo, i ricorrenti ritengono il regolamento 2021/953, determinare la “violazione degli articoli 20-21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE) in sinergia con la violazione delle risoluzioni Consiglio d’Europa N.2383/21 e N.2361/2021”. Il discrimine tra cittadini vaccinati e non vaccinati determinato dalla normativa partorita dalla legislazione europea, secondo i presentatori del ricorso, si fonda sull’errata considerazione scientifica per la quale i vaccinati contagino meno dei non vaccinati. Da questi presupposti, si sarebbe quindi determinata una discriminazione della libertà di movimento vietata dal Consiglio d’ Europa, organo esecutivo della Corte europea dei diritti umani (CEDU). Il secondo motivo argomentato dai ricorrenti, ha preso di mira quella parte  del Regolamento nella quale non si cita alcuna fonte scientifica a supporto della maggior contagiosità dei non vaccinati rispetto ai non contagiati da Sars – Covid. Secondo gli istanti  “è stato omesso l’indispensabile preventivo svolgimento di adeguata consulenza medico-scientifica idonea a supportare il fondamento della mera affermazione prospettata”. Il terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 21 CDFUE sotto il profilo dello sviamento di potere della violazione del principio di legalità’ di cui all’articolo 49 CFDUE per insussistenza nel merito del fondamento scientifico del regolamento. Per i ricorrenti  non sussistono prove specifiche che la mortalità per Covid 19 sia meno elevata tra i vaccinati anzi, esistono studi che rilevano il dato contrario. Nel quarto motivo, il Regolamento Europeo che ha introdotto le regole che hanno previto l’adozione dello schema comuntario certificati verdi digitali andrebbe a evidenziare uno “sviamento di potere” riguardo all’utilizzo dei tamponi. “I tamponi vengono utilizzati senza preventiva e/o successiva verifica clinica per cui l’erronea amplificazione falsifica l’esito. In caso di positività non viene ripetuto l’esame come previsto dalle linee guida dell’OMS per cui anche sotto questo profilo, l’esame in vitreo è totalmente inattendibile”. Il Regolamento impugnato  prevede l’utilizzo dei tamponi anche per gli asintomatici mentre le linee guida dell’OMS ritengono inutile l’esame con tampone Rt-PCR e/o rapido degli  stessi. Le richieste dei ricorrenti in via d’urgenza Il ricorso presentato presso la cancelleria del Tribunale dell’Unione Europea prevedeva, oltre a richieste specifiche principali e nel merito, una richiesta preliminare e in via d’urgenza che, nel caso di accoglimento, avrebbe consentito alla Corte di pronunciarsi con un provvedimento sospensivo degli effetti del Regolamento 2021/953. “In via pregiudiziale immediata provvisoria, sospendersi immediatamente l’applicazione dell’articolo 1 c.1 lettera a) e b)”, ovvero si chiedeva la sospensione degli effetti del regolamento alla verifica e l'accettazione di certificati COVID-19 con lo scopo di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione transnazionale durante la pandemia. L’utilizzo del certificato verde, che non opera alcun distinguo tra vaccinati e sottoposti a test-tampone, secondo i presentatori del ricorso, andrebbe a determinare una violazione della libertà di movimento all’interno dei paesi Ue. Dello stesso avviso però non è stato il Tribunale Ue che ha respinto recisamente la richiesta di sospensiva. L’Ordinanza del Tribunale Con l’ordinanza del 29 ottobre scorso, a firma del Presidente del Tribunale europeo, nella causa rubricata al numero T-527/21 R, innanzitutto viene sgombrato il campo sui limitati poteri del tribunale di concedere la sospensiva in relazione all’esecuzione dei Regolamenti dell’Ue: “l’articolo 278 TFUE sancisce il principio dell’effetto non sospensivo dei ricorsi, poiché gli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione godono di una presunzione di legittimità. Pertanto, è solo in via eccezionale che il giudice del procedimento sommario può ordinare la sospensione dell’esecuzione di un atto impugnato dinanzi al Tribunale o disporre provvedimenti provvisori”. Quanto al contenuto della domanda di sospensiva, la Corte ha sottolineato che i ricorrenti avevano omesso di fornire indicazioni concrete e precise su quello che si sarebbe potuto qualificare come un danno grave irreparabile in relazione alla loro condizione di cittadini europei. I danni materiali e il danni morali prodotti quali allegazioni del ricorso non potevano essere ritenuti irreparabili, specie in funzione dell’emissione di un procedimento d’urgenza da parte del Tribunale adito. Nell’ordinanza si chiarisce come i provvedimenti provvisori del Tribunale europeo debbono precisare «l’oggetto della controversia, i motivi di urgenza nonché gli argomenti in fatto e in diritto che giustifichino prima facie la concessione del provvedimento provvisorio richiesto”. Nella sostanza, secondo il giudicante, il possesso dei certificati verdi previsti dal regolamento, nella pratica,  non costituiscono una condizione limitante l’esercizio del diritto alla libera circolazione. Nel ricorso depositato il 30 agosto 2021 non sembra essere presente nulla di tutto ciò. L’ultima parola sul ricorso spetterà ad ogni modo sempre al Tribunale Europeo che dovrà  decidere nel merito e  verificare se vi siano i presupposti per accogliere la domanda principale dei ricorrenti e, conseguentemente, annullare integralmente o parzialmente il Regolamento impugnato. © Riproduzione riservataPer continuare a leggere questo articoloAbbonatiSei già abbonato?AccediMatteo Bonetti Avvocato del foro di Rimini, accreditato come Data protection officer presso il registro Accredia

Boris Johnson cede: il primo ministro britannico si dimetterà oggiNotizie di Esteri in tempo reale - Pag. 408

Donna segregata in casa per 17 anni, il marito: "Uscirai solo da morta"

In Arabia Saudita, una donna di 34 anni è stata condannata per aver usato TwitterVladimir Putin, indiscrezioni sulla salute: "Malore e intervento urgente"

Bimbo morto a 18 mesi: costretto dalla madre vegana a mangiare solo frutta e verdura crudaTerremoto, sisma di magnitudo 5.2 al largo della Libia: avvertito anche nel brindisino

Imprenditore ucciso in Messico, arrestata la moglie: per la procura è la mandante

La Russia schiera i riservisti nel sud dell’UcrainaUe: "Le sanzioni economiche hanno colpito pesantemente e profondamente la Russia"

Ryan Reynold
Scioglimento ghiacciai, recuperate ossa e i resti di un aereo scomparso da mezzo secoloNotizie di Esteri in tempo reale - Pag. 409L’incredulità dello scrittore russo Sorokin: “Non pensavo che Putin fosse così folle”

Economista Italiano

  1. avatarUccisa dal fidanzato geloso per un apprezzamento su un concorrente di un quiz tvMACD

    Siccità in Francia, 100 Comuni sono rimasti senza acqua potabileRussia, muore a 46 anni Dmitry Konoplev: era il progettista di armi di PutinAborto, Biden firma un ordine esecutivo: “Decisione della Corte Suprema è stata politica e sbagliata”Inondazione negli USA, 17enne attende con il suo cane sul tetto per ore in attesa di essere salvata

    1. Terremoto Nuova Caledonia: scossa di magnitudo 5.2

      VOL
      1. avatarBimbo gioca con l'accendisigari e appicca un incendio: mamma morta tra le fiammeProfessore Campanella

        Ucraina, la centrale nucleare di Zaporizhzhia è di nuovo fuori controllo

  2. avatarAttacco russo con missili nel Donetsk: 6 morti e 30 feritianalisi tecnica

    Cane di 14 anni sopravvive due mesi in fondo ad una grottaVladimir Putin aspetterebbe una figlia da Alina KabaevaNotizie di Esteri in tempo reale - Pag. 396Guerra in Ucraina, Zelensky: "Ricostruzione subito, il mondo ha rotto i legami con la Russia"

  3. avatarMadrid, inaugurata Plaza Raffaella Carrà in onore dell'artista scomparsainvestimenti

    Turchia blocca nave cargo russa carica di grano rubato dall’Ucraina: “Trattenuta dalle autorità doganali”Terremoto Samoa, scossa di magnitudo 6 a FalelataiLa denuncia dei vigili del fuoco: "Colpiti con palline da golf mentre spegnevamo un incendio"Iran, l’annuncio: “Siamo in grado di costruire la bomba atomica”

Myanmar, registrato terremoto di magnitudo 5.7

Stadio intitolato a una serial killer, gaffe in Inghilterra: chi era Rose WestNancy Pelosi è arrivata a Taiwan: "Gli Usa si oppongono a un cambiamento unilaterale dello status quo"*