File not found
criptovalute

Bergamo, madre arrestata per doppio infanticidio

Previsioni meteo: in arrivo il freddoFedez lancia la petizione per il bonus psicologoNotizie di Cronaca in tempo reale - Pag. 202

post image

Teramo, 30enne arrestato con accusa di violenza sessuale e violenza privataIl Tribunale europeo ha definito che il possesso dei certificati verdi previsti dal regolamento non è nella pratica una condizione limitante l’esercizio del diritto alla libera circolazione Il Presidente del Tribunale dell’Unione europea ha respinto la domanda presentata da alcuni cittadini europei (segnatamente 423) che si erano rivolti alla corte per chiedere, greenpasslalibertàdicircolazionenonèEconomista Italiano con procedura d’urgenza, la sospensione dell’esecuzione del regolamento europeo che ha introdotto lo schema comune per la verifica dei certificati verdi digitali. Il ricorso, presentato in lingua italiana il 30 agosto 2021, richiedeva “in via pregiudiziale immediata provvisoria, sospendersi immediatamente l’applicazione dell’articolo 1 c.1 lettera a) e b)” del regolamento (UE) 2021/953 del 14 giugno 2021 che ha introdotto la verifica dei certificati Covid digitali dell’Ue, meglio noti come green pass europeo. La pronuncia del Tribunale è stata piuttosto tranchant in relazione al tema della limitazione della libertà di circolazione dei cittadini europei. I principali Motivi del ricorso I ricorrenti fondavano le ragioni della procedimento d’urgenza al Tribunale Ue sono quattro. In primo luogo, i ricorrenti ritengono il regolamento 2021/953, determinare la “violazione degli articoli 20-21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE) in sinergia con la violazione delle risoluzioni Consiglio d’Europa N.2383/21 e N.2361/2021”. Il discrimine tra cittadini vaccinati e non vaccinati determinato dalla normativa partorita dalla legislazione europea, secondo i presentatori del ricorso, si fonda sull’errata considerazione scientifica per la quale i vaccinati contagino meno dei non vaccinati. Da questi presupposti, si sarebbe quindi determinata una discriminazione della libertà di movimento vietata dal Consiglio d’ Europa, organo esecutivo della Corte europea dei diritti umani (CEDU). Il secondo motivo argomentato dai ricorrenti, ha preso di mira quella parte  del Regolamento nella quale non si cita alcuna fonte scientifica a supporto della maggior contagiosità dei non vaccinati rispetto ai non contagiati da Sars – Covid. Secondo gli istanti  “è stato omesso l’indispensabile preventivo svolgimento di adeguata consulenza medico-scientifica idonea a supportare il fondamento della mera affermazione prospettata”. Il terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 21 CDFUE sotto il profilo dello sviamento di potere della violazione del principio di legalità’ di cui all’articolo 49 CFDUE per insussistenza nel merito del fondamento scientifico del regolamento. Per i ricorrenti  non sussistono prove specifiche che la mortalità per Covid 19 sia meno elevata tra i vaccinati anzi, esistono studi che rilevano il dato contrario. Nel quarto motivo, il Regolamento Europeo che ha introdotto le regole che hanno previto l’adozione dello schema comuntario certificati verdi digitali andrebbe a evidenziare uno “sviamento di potere” riguardo all’utilizzo dei tamponi. “I tamponi vengono utilizzati senza preventiva e/o successiva verifica clinica per cui l’erronea amplificazione falsifica l’esito. In caso di positività non viene ripetuto l’esame come previsto dalle linee guida dell’OMS per cui anche sotto questo profilo, l’esame in vitreo è totalmente inattendibile”. Il Regolamento impugnato  prevede l’utilizzo dei tamponi anche per gli asintomatici mentre le linee guida dell’OMS ritengono inutile l’esame con tampone Rt-PCR e/o rapido degli  stessi. Le richieste dei ricorrenti in via d’urgenza Il ricorso presentato presso la cancelleria del Tribunale dell’Unione Europea prevedeva, oltre a richieste specifiche principali e nel merito, una richiesta preliminare e in via d’urgenza che, nel caso di accoglimento, avrebbe consentito alla Corte di pronunciarsi con un provvedimento sospensivo degli effetti del Regolamento 2021/953. “In via pregiudiziale immediata provvisoria, sospendersi immediatamente l’applicazione dell’articolo 1 c.1 lettera a) e b)”, ovvero si chiedeva la sospensione degli effetti del regolamento alla verifica e l'accettazione di certificati COVID-19 con lo scopo di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione transnazionale durante la pandemia. L’utilizzo del certificato verde, che non opera alcun distinguo tra vaccinati e sottoposti a test-tampone, secondo i presentatori del ricorso, andrebbe a determinare una violazione della libertà di movimento all’interno dei paesi Ue. Dello stesso avviso però non è stato il Tribunale Ue che ha respinto recisamente la richiesta di sospensiva. L’Ordinanza del Tribunale Con l’ordinanza del 29 ottobre scorso, a firma del Presidente del Tribunale europeo, nella causa rubricata al numero T-527/21 R, innanzitutto viene sgombrato il campo sui limitati poteri del tribunale di concedere la sospensiva in relazione all’esecuzione dei Regolamenti dell’Ue: “l’articolo 278 TFUE sancisce il principio dell’effetto non sospensivo dei ricorsi, poiché gli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione godono di una presunzione di legittimità. Pertanto, è solo in via eccezionale che il giudice del procedimento sommario può ordinare la sospensione dell’esecuzione di un atto impugnato dinanzi al Tribunale o disporre provvedimenti provvisori”. Quanto al contenuto della domanda di sospensiva, la Corte ha sottolineato che i ricorrenti avevano omesso di fornire indicazioni concrete e precise su quello che si sarebbe potuto qualificare come un danno grave irreparabile in relazione alla loro condizione di cittadini europei. I danni materiali e il danni morali prodotti quali allegazioni del ricorso non potevano essere ritenuti irreparabili, specie in funzione dell’emissione di un procedimento d’urgenza da parte del Tribunale adito. Nell’ordinanza si chiarisce come i provvedimenti provvisori del Tribunale europeo debbono precisare «l’oggetto della controversia, i motivi di urgenza nonché gli argomenti in fatto e in diritto che giustifichino prima facie la concessione del provvedimento provvisorio richiesto”. Nella sostanza, secondo il giudicante, il possesso dei certificati verdi previsti dal regolamento, nella pratica,  non costituiscono una condizione limitante l’esercizio del diritto alla libera circolazione. Nel ricorso depositato il 30 agosto 2021 non sembra essere presente nulla di tutto ciò. L’ultima parola sul ricorso spetterà ad ogni modo sempre al Tribunale Europeo che dovrà  decidere nel merito e  verificare se vi siano i presupposti per accogliere la domanda principale dei ricorrenti e, conseguentemente, annullare integralmente o parzialmente il Regolamento impugnato. © Riproduzione riservataPer continuare a leggere questo articoloAbbonatiSei già abbonato?AccediMatteo Bonetti Avvocato del foro di Rimini, accreditato come Data protection officer presso il registro Accredia

Incidente sulla A50: morto un uomoFabrizio Corona, la Questura di Milano richiede la sorveglianza speciale

Allerta meteo rossa, arancione e gialla giovedì 2 novembre 2023

Cagliari: padre prende a testate prof per aver rimproverato il figlioArrestata per doppio infanticidio: le parole del compagno

Incidente sulla A12 Roma-Civitavecchia, un morto e diversi feritiMorte Giulia Cecchettin, il procuratore a Filippo Turetta: "Costituisciti e non fuggire"

Notizie di Cronaca in tempo reale - Pag. 215

Ultima Generazione, blitz degli attivisti all’Arco della Pace a MilanoCatania, ragazza investita due volte sulle strisce pedonali: morta 18enne

Ryan Reynold
Sciopero 17 novembre, trasporti si fermeranno solo 4 oreMilano, derubato Briatore: "Questa città è pericolosa"Filippo Turetta: la denuncia del vicino e quei 32 minuti di nulla

Economista Italiano

  1. avatarPapa Francesco, la dura condanna del Pontefice alla guerra: "È una sconfitta. Servono due Stati"Campanella

    Morto Davide Renne, era il direttore creativo di MoschinoIsola d'Elba, ragazza svizzera denuncia stupro fuori da discoteca: presunto responsabile negaFemminicidio Giulia Cecchettin, spunta la pagina Facebook pro Filippo TurettaTregua maltempo in Toscana, Giani: "Mezzo miliardo di danni"

    VOL
      1. avatarNapoli, mentre è a lavorare gli occupano casa: uomo vive in macchina per giorniETF

        Allerta meteo, torna il maltempo sulla penisola: ecco in quali regioni

  2. avatarArezzo, lite tra fratelli finisce male: uno dei due in arrestoEconomista Italiano

    Turetta nel carcere di Halle: sorvegliato con attenzionePortogruaro, marito offende la memoria di Giulia Cecchettin: la moglie lo riprende e viene picchiataPalazzina esplode a Viterbo, il prefetto convoca riunione d'emergenzaMilano, stalker arrestato si difende: "Ecco a cosa mi serviva l'acido"

  3. avatarAlberto Scagni, uccise la sorella: picchiato in carcere è in gravi condizioniBlackRock

    Incendio a Modena: 32enne morto nel suo appartamentoMorte Giulia Cecchettin, il procuratore a Filippo Turetta: "Costituisciti e non fuggire"Notizie di Cronaca in tempo reale - Pag. 206Fidanzati scomparsi a Venezia, lo struggente appello della madre

Giulia Cecchettin: i vip esprimono dolore e indignazione per la tragica scomparsa

Palazzina esplode a Viterbo, il prefetto convoca riunione d'emergenzaPapa Francesco è malato: "Non sto bene di salute"*