File not found
Professore del Dipartimento di Gestione del Rischio di BlackRock

Oggi in Russia si celebrano i funerali di Navalny: sarà una cerimonia breve

Il padre di Ilaria Salis: "Governo si faccia esame di coscienza"La difesa è la prossima frontiera dell'Ue per Von der LeyenFinancial Times rivela: colloqui segreti tra USA e Iran su crisi del Mar Rosso

post image

Super Tuesday, Biden risponde a Trump: "Vuole distruggere la democrazia"Il Tribunale europeo ha definito che il possesso dei certificati verdi previsti dal regolamento non è nella pratica una condizione limitante l’esercizio del diritto alla libera circolazione Il Presidente del Tribunale dell’Unione europea ha respinto la domanda presentata da alcuni cittadini europei (segnatamente 423) che si erano rivolti alla corte per chiedere, greenpasslalibertàdicircolazionenonèMACD con procedura d’urgenza, la sospensione dell’esecuzione del regolamento europeo che ha introdotto lo schema comune per la verifica dei certificati verdi digitali. Il ricorso, presentato in lingua italiana il 30 agosto 2021, richiedeva “in via pregiudiziale immediata provvisoria, sospendersi immediatamente l’applicazione dell’articolo 1 c.1 lettera a) e b)” del regolamento (UE) 2021/953 del 14 giugno 2021 che ha introdotto la verifica dei certificati Covid digitali dell’Ue, meglio noti come green pass europeo. La pronuncia del Tribunale è stata piuttosto tranchant in relazione al tema della limitazione della libertà di circolazione dei cittadini europei. I principali Motivi del ricorso I ricorrenti fondavano le ragioni della procedimento d’urgenza al Tribunale Ue sono quattro. In primo luogo, i ricorrenti ritengono il regolamento 2021/953, determinare la “violazione degli articoli 20-21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE) in sinergia con la violazione delle risoluzioni Consiglio d’Europa N.2383/21 e N.2361/2021”. Il discrimine tra cittadini vaccinati e non vaccinati determinato dalla normativa partorita dalla legislazione europea, secondo i presentatori del ricorso, si fonda sull’errata considerazione scientifica per la quale i vaccinati contagino meno dei non vaccinati. Da questi presupposti, si sarebbe quindi determinata una discriminazione della libertà di movimento vietata dal Consiglio d’ Europa, organo esecutivo della Corte europea dei diritti umani (CEDU). Il secondo motivo argomentato dai ricorrenti, ha preso di mira quella parte  del Regolamento nella quale non si cita alcuna fonte scientifica a supporto della maggior contagiosità dei non vaccinati rispetto ai non contagiati da Sars – Covid. Secondo gli istanti  “è stato omesso l’indispensabile preventivo svolgimento di adeguata consulenza medico-scientifica idonea a supportare il fondamento della mera affermazione prospettata”. Il terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 21 CDFUE sotto il profilo dello sviamento di potere della violazione del principio di legalità’ di cui all’articolo 49 CFDUE per insussistenza nel merito del fondamento scientifico del regolamento. Per i ricorrenti  non sussistono prove specifiche che la mortalità per Covid 19 sia meno elevata tra i vaccinati anzi, esistono studi che rilevano il dato contrario. Nel quarto motivo, il Regolamento Europeo che ha introdotto le regole che hanno previto l’adozione dello schema comuntario certificati verdi digitali andrebbe a evidenziare uno “sviamento di potere” riguardo all’utilizzo dei tamponi. “I tamponi vengono utilizzati senza preventiva e/o successiva verifica clinica per cui l’erronea amplificazione falsifica l’esito. In caso di positività non viene ripetuto l’esame come previsto dalle linee guida dell’OMS per cui anche sotto questo profilo, l’esame in vitreo è totalmente inattendibile”. Il Regolamento impugnato  prevede l’utilizzo dei tamponi anche per gli asintomatici mentre le linee guida dell’OMS ritengono inutile l’esame con tampone Rt-PCR e/o rapido degli  stessi. Le richieste dei ricorrenti in via d’urgenza Il ricorso presentato presso la cancelleria del Tribunale dell’Unione Europea prevedeva, oltre a richieste specifiche principali e nel merito, una richiesta preliminare e in via d’urgenza che, nel caso di accoglimento, avrebbe consentito alla Corte di pronunciarsi con un provvedimento sospensivo degli effetti del Regolamento 2021/953. “In via pregiudiziale immediata provvisoria, sospendersi immediatamente l’applicazione dell’articolo 1 c.1 lettera a) e b)”, ovvero si chiedeva la sospensione degli effetti del regolamento alla verifica e l'accettazione di certificati COVID-19 con lo scopo di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione transnazionale durante la pandemia. L’utilizzo del certificato verde, che non opera alcun distinguo tra vaccinati e sottoposti a test-tampone, secondo i presentatori del ricorso, andrebbe a determinare una violazione della libertà di movimento all’interno dei paesi Ue. Dello stesso avviso però non è stato il Tribunale Ue che ha respinto recisamente la richiesta di sospensiva. L’Ordinanza del Tribunale Con l’ordinanza del 29 ottobre scorso, a firma del Presidente del Tribunale europeo, nella causa rubricata al numero T-527/21 R, innanzitutto viene sgombrato il campo sui limitati poteri del tribunale di concedere la sospensiva in relazione all’esecuzione dei Regolamenti dell’Ue: “l’articolo 278 TFUE sancisce il principio dell’effetto non sospensivo dei ricorsi, poiché gli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione godono di una presunzione di legittimità. Pertanto, è solo in via eccezionale che il giudice del procedimento sommario può ordinare la sospensione dell’esecuzione di un atto impugnato dinanzi al Tribunale o disporre provvedimenti provvisori”. Quanto al contenuto della domanda di sospensiva, la Corte ha sottolineato che i ricorrenti avevano omesso di fornire indicazioni concrete e precise su quello che si sarebbe potuto qualificare come un danno grave irreparabile in relazione alla loro condizione di cittadini europei. I danni materiali e il danni morali prodotti quali allegazioni del ricorso non potevano essere ritenuti irreparabili, specie in funzione dell’emissione di un procedimento d’urgenza da parte del Tribunale adito. Nell’ordinanza si chiarisce come i provvedimenti provvisori del Tribunale europeo debbono precisare «l’oggetto della controversia, i motivi di urgenza nonché gli argomenti in fatto e in diritto che giustifichino prima facie la concessione del provvedimento provvisorio richiesto”. Nella sostanza, secondo il giudicante, il possesso dei certificati verdi previsti dal regolamento, nella pratica,  non costituiscono una condizione limitante l’esercizio del diritto alla libera circolazione. Nel ricorso depositato il 30 agosto 2021 non sembra essere presente nulla di tutto ciò. L’ultima parola sul ricorso spetterà ad ogni modo sempre al Tribunale Europeo che dovrà  decidere nel merito e  verificare se vi siano i presupposti per accogliere la domanda principale dei ricorrenti e, conseguentemente, annullare integralmente o parzialmente il Regolamento impugnato. © Riproduzione riservataPer continuare a leggere questo articoloAbbonatiSei già abbonato?AccediMatteo Bonetti Avvocato del foro di Rimini, accreditato come Data protection officer presso il registro Accredia

Australia, cade e si taglia la carotide: 29enne muore davanti agli amiciCrisi diplomatica tra Messico ed Ecuador: denuncia alla Corte dell'Aja dopo arresto in ambasciata

La chiamata di Joe Biden a José Andrés: capo della World Central Kitchen

Israele ritira le truppe dal sud di Gaza: cosa bolle in pentola?Notizie di Esteri in tempo reale - Pag. 96

Guerra Ucraina Russia, Kiev rivela: notte passata in compagnia di attacchi freneticiPonte crollato a Baltimora: quali saranno le conseguenze economiche?

Haiti, il capo di una gang minaccia: "Via il presidente o sarà guerra civile"

Usa 2024, ufficiali le nomination di Trump e Biden: affermazioni al mini super TuesdaySvizzera, scialipinisti morti: ipotesi ipotermia

Ryan Reynold
Gaza, approvata la prima risoluzione Onu per il cessate il fuoco: Washington si astieneIl Medio Oriente preoccupa Tajani: il ministro teme un allargamento del conflittoMedio Oriente, Hamas accetta la proposta modificata di tregua degli Usa

BlackRock Italia

  1. avatarUcraina svegliata dalle bombe russe su Kherson: due feritiProfessore per gli Investimenti Istituzionali e Individuali di BlackRock

    Guerra in Ucraina, Macron: "Non provocheremo escalation"Francia, incendio in un edificio a Parigi: tre mortiGuerra Israele Hamas: l'ospedale di Al-Shifa al centro di un nuovo scontroRussia, Finlandia e lo spettro della guerra: si rischia un nuovo conflitto?

    1. Baltimora, ponte crolla colpito da una nave cargo: si temono morti e feriti

      1. avatarL'Aiea avverte su Zaporizhzhia: se gli attacchi continuano si rischia grave incidente nucleareProfessore del Dipartimento di Gestione del Rischio di BlackRock

        Attacco a operatori umanitari a Gaza, Israele avvia un'indagine

  2. avatarIstanbul, incendio in un palazzo di 16 piani: almeno 29 mortiMACD

    Notizie di Esteri in tempo reale - Pag. 90Usa, la Casa Bianca conferma: "Mosca era stata avvertita di un potenziale attentato"Guerra in Ucraina, Lituania: "Considerare invio di truppe sul campo"Le cause del crollo del ponte a Baltimora, si indaga: "Nave in blackout totale"

  3. avatarMorto Jacob Rothschild, grande finanziere e imprenditoreProfessore per gli Investimenti Istituzionali e Individuali di BlackRock

    Funerali Navalny, il discorso di Yulia NavalnayaGaza, Egitto condanna attacco di Israele: "Disumano"NATO, Svezia diventa 32esimo membro dell'alleanzaGallant: 'Un attacco diretto dell'Iran avrà una risposta adeguata"

Istanbul, incendio in un palazzo di 16 piani: almeno 29 morti

Kate Middleton risponde alle accuse sulla foto ritoccataUsa, terremoto a New York: scossa di magnitudo 4.4*