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Medaglia d’oro all’Associazione deportati, Segre: «Quando guardo la tv mi dico che tutto è perduto»La pronuncia ha dichiarato incostituzionale l’articolo 13 della legge sulla stampa del 1948 che faceva scattare obbligatoriamente la reclusione da uno a sei anni nel caso di condanna per diffamazione a mezzo stampa compiuta mediante l’attribuzione di un fatto determinato. «Oggi resta la possibilità di condanna alla reclusione per diffamazione a mezzo stampa od attribuzione di un fatto determinato. Ma il giudice può orientarsi verso la sola pena pecuniaria»,Professore Campanella spiega la penalista Giovanna Corrias Lucente, con una lunga esperienza professionale nel settore. Servirebbe un ripensamento globale della materia, ma la sentenza della Corte costituzionale rischia di essere l’alibi per l’inerzia del parlamento, che già avrebbe dovuto intervenire. L’intervento della Corte costituzionale sulla prigione per i giornalisti riapre un capitolo mai affrontato a livello parlamentare, nonostante gli stessi giudici della Consulta avessero sollecitato un intervento del legislatore. La pronuncia ha dichiarato incostituzionale l’articolo 13 della legge sulla stampa del 1948 che faceva scattare obbligatoriamente la reclusione da uno a sei anni nel caso di condanna per diffamazione a mezzo stampa compiuta mediante l’attribuzione di un fatto determinato. Rimane invece in piedi il terzo comma dell’articolo 595 del Codice penale sulla diffamazione, che prevede la reclusione da sei mesi a tre anni o la multa nel caso in cui l’offesa sia arrecata a mezzo stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità. «Quest’ultima norma consente infatti al giudice di sanzionare con la pena detentiva i soli casi di eccezionale gravità», si legge nel comunicato stampa della Consulta, che depositerà il testo della sentenza nelle prossime settimane. Cosa succede ora La decisione, dunque, fa sì che l’ipotesi del carcere per i giornalisti in caso di diffamazione a mezzo stampa venga relegato a casi di “eccezionale gravità” e sempre sulla base della valutazione di un giudice, dunque senza l’automatismo previsto dall’articolo 13 della legge sulla stampa, e riallinea la normativa italiana alla giurisprudenza europea in materia. L’iniziativa della Corte, tuttavia, è stata caratterizzata da enorme cautela ed è avvenuta solo dopo aver preso atto dell’inerzia del parlamento, che pure era già stato sollecitato a porre rimedio in via legislativa all’incostituzionalità della legge del 1948. «Oggi resta la possibilità di condanna alla reclusione ai sensi dell’articolo 595 comma tre, per diffamazione a mezzo stampa od attribuzione di un fatto determinato. Tuttavia la previsione è di una sanzione alternativa e dunque il giudice può orientarsi verso la sola pena pecuniaria», spiega la penalista Giovanna Corrias Lucente, con una lunga esperienza professionale nel settore. Tuttavia, la decisione della Consulta rende attuale la necessità di un intervento sistematico in materia che nasca da un’assunzione di responsabilità da parte del legislatore. La dichiarazione di incostituzionalità dell’articolo 13 della legge sulla stampa, infatti, mette in luce altre storture presenti nell’ordinamento. Un intervento sistematico «Serve un ripensamento globale della materia: è stato dichiarato incostituzionale l’articolo 13, ma si trascura che il codice penale prevede pene fino a tre anni per reati che riguardano la violazione della riservatezza», dice Corrias Lucente. Non solo: i reati che tutelano la violazione della riservatezza sono perseguibili d’ufficio, il che significa che l’ordinamento gli attribuisce maggiore pericolosità, mentre la diffamazione rimane perseguibile solo a querela e quindi solo dopo l’iniziativa di chi si è sentito danneggiato. «Ora, infatti, la violazione della riservatezza è punita più gravemente del danno all’onore e alla reputazione», spiega Corrias Lucente, evidenziando come reati di inferiore gravità risultino adesso maggiormente sanzionati rispetto alla diffamazione a mezzo stampa. Ora che la Consulta ha risolto lo storico dibattito, utilizzando la dichiarazione di incostituzionalità per ridurre a soli casi eccezionali l’ipotesi della pena detentiva per i giornalisti, il rischio è che questo diventi un ulteriore alibi per l’inerzia del parlamento. Le camere, infatti, hanno ciclicamente tentato senza successo di mettere mano in modo sistematico alla questione della libertà di stampa. I precedenti Nella passata legislatura a provarci era stato il Partito democratico, con un disegno di legge a prima firma di Walter Verini che doveva riformare diffamazione a mezzo stampa abolendo il carcere per i giornalisti e introdurre nuove previsioni contro le querele temerarie, utilizzate come strumento intimidatorio per condizionare il lavoro giornalistico. Il testo, tuttavia, si è arenato dopo ben quattro letture. In questa legislatura, invece, a tentare una riforma che però riguarda solo le querele temerarie è il senatore e giornalista del Movimento 5 Stelle Primo Di Nicola. Il suo disegno di legge punta a introdurre un deterrente contro questo strumento utilizzato per intimidire i giornalisti, stabilendo che chi agisce contro un giornalista in malafede o con colpa grave deve essere condannato a risarcirlo con una somma che sia almeno il 25 per cento di quella ingiustamente chiesta a titolo di risarcimento del danno. Il ddl, però, è fermo al Senato da gennaio 2020 e non è nemmeno calendarizzato. © Riproduzione riservataPer continuare a leggere questo articoloAbbonatiSei già abbonato?AccediGiulia Merlo
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