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Sondaggio Swg sul gradimento dei leader: Schlein si fa sotto MeloniNel 1973 il processo del lavoro viene concepito secondo il modello di una giustizia aderente al reale,trading a breve termine che entra nel conflitto per risolverlo tempestivamente con provvedimenti immediatamente esecutivi. Si punta all’affermazione dei diritti in termini di effettività e di rapidità: occorre sottrarre alla parte economicamente più forte il vantaggio derivante dal poter giocare su tempi lunghi e difese dilatate. Oggi la giustizia del lavoro potrà guardare al futuro solo ritrovando le ragioni della specificità del suo ruolo ed operando per la stessa difesa della praticabilità del suo processo. La storia del diritto del lavoro è la storia del suo processo, e della sua giurisprudenza. Sia per l’attività interpretativa svolta dai giudici del lavoro che ha via via riempito di contenuti le clausole generali utilizzate dal legislatore: sia per lo stretto parallelismo nella parabola di questi decenni. Alla fase espansiva dei diritti e delle garanzie che è seguita alla nostra Costituzione, fino al culmine dell’approvazione dello Statuto dei Lavoratori, ha corrisposto la centrale importanza del ruolo interpretativo del giudice. Con la successiva curvatura, segnata dalla progressiva riduzione delle tutele, si è assistito alla crescente emarginazione del giudice, con l’introduzione di misure di deflazione e di automatismi valutativi, fino alla radicale eliminazione di suoi spazi di intervento. La storia del diritto e della giurisprudenza del lavoro è quindi anche la storia del suo processo, visto all’origine come completamento, e strumento essenziale per l’attuazione dei diritti che reclamavano prepotentemente una loro affermazione nelle cose, e non solo nelle norme. La nascita del processo del lavoro Il processo del lavoro viene concepito secondo il modello di una giustizia aderente al reale, che entra nel conflitto per risolverlo tempestivamente con provvedimenti immediatamente esecutivi. Il giudice del lavoro non è solo l’interprete di norme secondo una scala di valori tracciata dal programma costituzionale: è il protagonista di meccanismi processuali con cui si cala nella singola controversia per poterla ricostruire con chiarezza, secondo verità, prima di deciderla. Già nel 1970 con il varo dello Statuto dei Lavoratori è chiaro che occorre intervenire anche in materia processuale. La configurazione di un diritto “diseguale” reclama il suo completamento attraverso la realizzazione di una tutela giurisdizionale differenziata. Nel 1973 il programma si completa con la legge n. 533: informato ai principi chiovendiani dell'immediatezza, della concentrazione e dell’oralità, il nuovo processo abbandona in parte lo schema tradizionale del processo civile e della parità formale delle parti di fronte al giudice arbitro terzo. L’impianto è ispirato al 2° comma dell’art. 3 della Costituzione: si affida al governo del pretore del lavoro e dei suoi poteri d’ufficio l’obbiettivo del superamento della diseguaglianza, attraverso l’abbandono del sistema legale delle fonti di prova del codice civile. Si punta all’affermazione dei diritti in termini di effettività e di rapidità: occorre sottrarre alla parte economicamente più forte il vantaggio derivante dal poter giocare su tempi lunghi e difese dilatate. Il nuovo processo è, per definizione, pubblico, perché la dimensione dell’interesse in causa non è meramente privata: di qui la necessità di trasparenza in ogni fase, e della comprensibilità da parte di un pubblico non specializzato. I caratteri di novità, riassunti nell'obbligatorietà dell'interrogatorio in forma libera delle parti alla prima udienza; nel sistema di preclusioni temperato dalla previsione del potere d'ufficio di ammissione di mezzi di prova in qualsiasi fase; nella provvisoria esecutorietà ex lege delle sentenze di condanna di primo grado; nella forma di tutela specifica del rapporto secondo il rimedio dell’art. 18; nel divieto di nova in appello; imprimono un modello che cala nel concreto della gestione del processo lo schema costituzionale. Concentrazione e immediatezza esaltano la cooperazione tra parti e giudice nella ricerca della verità. Il ruolo della magistratura La riforma è affidata ad una magistratura che grazie alla Costituzione sperimenta le nuove prerogative di autonomia ed indipendenza. L’istituzione nel 1958 del Consiglio superiore, organo elettivo di autogoverno che rappresenta il pluralismo culturale della magistratura, determina un profondo cambiamento grazie anche all’ascensore sociale che in quegli anni contamina la tradizionale base di provenienza dei vincitori di concorso di una nuova generazione di neolaureati di diversa provenienza sociale. Una magistratura intrisa dello spirito democratico che informa l’ordinamento statale e che vede nella Costituzione un compiuto programma politico, che chiede prepotentemente di essere attuato anche attraverso la via giudiziaria. La spiccata “sensibilità sociale” di quella nuova magistratura del lavoro, alacre, impegnata nel difendere il suo ruolo e il modello di giustizia che le era stato affidato determina un entusiasmo ed un coinvolgimento mai conosciuti prima. Ma ha molto da insegnare anche ai giudici del lavoro di oggi. In questi anni, al profondo cambiamento del mondo del lavoro e delle sue regole è seguita una generale perdita di senso per la giustizia del lavoro, divisa tra chi avverte la necessità di adeguarsi a questa modernità, e chi non rinuncia al ruolo di tutela della parte svantaggiata in nome di un programma costituzionale che non è ancora mutato. E’ difficile sentirsi parte di un progetto di costruzione del diritto del lavoro, visto che la stessa architettura complessiva risulta asimmetrica, incongruente, e vi resistono spazi di garanzia sempre più ristretti, lontani da quell’originario tendenziale carattere di universalità. Il futuro Resta però la chiara indicazione della Corte costituzionale a segnare il cammino futuro per la giustizia del lavoro. Il forte coinvolgimento della persona qualifica il diritto al lavoro come diritto fondamentale: qui si fonda la necessità di una giustizia consapevole della diseguaglianza di fatto tra le due posizioni, che giustifica la natura differenziata della tutela giurisdizionale che l’ordinamento deve tendere a garantire. Il contesto in cui viviamo sembra non riuscire a valutare i rischi per la stessa tenuta della democrazia che derivano dalla incapacità di garantire livelli sufficienti di dignità per la condizione di tutti i lavoratori. Non spaventa abbastanza la travolgente crescita dei populismi, un po’ ovunque. Questo è il compito prioritario della politica, oggi più che mai. Quanto alla giustizia del lavoro, essa potrà guardare al futuro solo ritrovando le ragioni della specificità del suo ruolo ed operando per la stessa difesa della praticabilità del suo processo. Pur nella diversità dei mezzi e dei modi, quello che ancora le potrà assicurare un futuro è la stretta consonanza con i valori delle sue origini.   © Riproduzione riservataPer continuare a leggere questo articoloAbbonatiSei già abbonato?AccediRita SanlorenzoSostituta PG presso la Corte di cassazione, Vicedirettrice di Questione giustizia

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