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Morte della Regina Elisabetta, perché l'India osserverà un giorno di lutto nazionaleSi sta discutendo di inserire in Costituzione un esplicito riferimento al ruolo della vittima nel processo penale. Accettare che il processo penale ceda il passo all’emotività e offra un ruolo da protagonista alla vittima è operazione dal forte impatto simbolico ma che rischia di comportare,analisi tecnica come effetto indesiderato, un indebolimento di quelle irrinunciabili garanzie che riempiono di contenuto il principio del cd. “giusto processo”Si sta molto discutendo, in questi giorni, della proposta di legge che punta ad inserire, all’interno della Costituzione, un esplicito riferimento al ruolo della vittima nel processo penale. Appena dodici parole - «la legge garantisce i diritti e le facoltà delle vittime del reato» - che andrebbero inserite all’interno dell’art. 111 Cost.La proposta – a dire il vero presentata in molte delle ultime legislature – è tornata recentemente al centro del dibattito dopo le dichiarazioni di sostegno di alcune forze dell’opposizione.Ma perché un’affermazione apparentemente banale sta facendo tanto discutere?Laddove non spiegata e contestualizzata, i non addetti ai lavori potrebbero legittimamente domandarsi come mai, nel nostro paese, si riesca a fare polemica anche su un tema quale quello del riconoscimento di diritti e facoltà alle vittime dei reati. E gli stessi potrebbero anche chiedersi se davvero, in assenza di un intervento del genere, alle stesse non siano riconosciute forme di tutela o partecipazione.In realtà, che non si tratti di una modifica banale lo testimoniano le stesse parole di alcuni dei sostenitori della proposta (in particolare l’On.le Scarpinato), secondo cui «inserire in Costituzione i diritti delle vittime imporrebbe, finalmente, un riorientamento dell’intero sistema giustizia, che oggi è orientato tutto dal punto di vista dell’indagato».E lo testimonia anche la relazione di accompagnamento alla proposta di legge, secondo cui è ormai «doveroso intervenire a tutela della vittima del reato anche all’interno delle regole del “giusto processo”» anche al fine di «sostituire» l’attuale configurazione del processo, «che vede come protagonista attivo lo Stato e come soggetto passivo l’autore del reato, lasciando la posizione della vittima sullo sfondo», con una «più ariosa concezione, secondo cui anche la persona offesa assume un ruolo centrale nella dinamica repressiva».Quello che si invoca con quelle dodici parole è, dunque, un vero e proprio cambio di paradigma con il quale, attraverso il riconoscimento di «piena cittadinanza processuale alla vittima del reato», si riveda l’intero sistema di giustizia penale.Il ruolo della vittimaSe è corretto riconoscere anche alla vittima di un reato la facoltà di far sentire la propria voce – e negli ultimi anni si è intervenuti in tal senso - altro è pretendere di orientare diversamente il sistema di giustizia penale ponendo la stessa al centro della scena; e ciò per il semplice motivo che, non potendo esistere “vittima” senza “colpevole”, si entra in conflitto con la presunzione di non colpevolezza, la quale vuole l’imputato innocente sino a quando la sua responsabilità non sia accertata da una sentenza definitiva. Né si può trovare una qualche forma di convivenza, in posizioni di parità, tra un innocente (presunto) e una vittima (non presunta).Nel processo penale il ruolo da protagonista – individuato come tale nella Costituzione – è attribuito all’imputato, essendo lo scopo del dibattimento non quello di “fare giustizia”, bensì quello di ricostruire dei fatti sulla base di ciò che viene contestato dal Pubblico Ministero (su cui ricade, ai sensi dell’art. 112 Cost., l’obbligo di esercitare l’azione penale). Al tempo stesso, il nostro ordinamento già attribuisce, a chi sia danneggiato da un reato, la facoltà di costituirsi parte civile (figura che può distinguersi da quella di persona offesa) e la Costituzione stabilisce che ogni processo si svolga nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo e imparziale (art. 111 Cost.).Le aspettative di condanna della vittima di un reato sono per definizione incompatibili con un processo penale ispirato alla presunzione di innocenza, all’interno del quale le garanzie – che in un processo accusatorio non possono che essere modellate principalmente sulla figura dell’imputato – possono diventare privilegi a seconda dal punto di vista da cui si guarda. Ma se il punto di vista del processo diventa il punto di vista della vittima si innesca un cortocircuito in cui a rimetterci è proprio chi, secondo la Costituzione, è un “presunto innocente”.La centralità dell’imputatoPer la vittima del reato – magari i familiari di una donna barbaramente uccisa – saranno sempre pochi anche i 30 anni di reclusione inflitti da una Corte che abbia, magari per le ragioni più fondate dal punto di vista giuridico, ritenuto di escludere qualche circostanza aggravante.A dire il vero, tale pericolosa deriva – che rischia di essere accentuata da tale proposta – è già presente nel nostro sistema, essendo ormai numerosi i casi di vicende processuali nelle quali, alla lettura del dispositivo da parte del Tribunale, hanno fatto seguito urla, insulti e minacce nei confronti del giudice reo di non aver condannato gli imputati, di non averli condannati tutti o di averli condannati a pene considerate lievi. E non si deve essere esperti per comprendere come tutto ciò indica negativamente sulla serenità di giudizio dei magistrati, i quali saranno – magari inconsciamente – sempre più portati a preoccuparsi delle possibili conseguenze, anche mediatiche, delle loro decisioni.Quelle della vittima sono poi delle aspettative che, per il comprensibile trauma personale che spesso si cela dietro tragiche vicende – su cui non si vuole esprimere alcun giudizio per il rispetto che si deve al dolore dei familiari – spesso finiscono con il travalicare la sede processuale, arrivando a trovare inconcepibile che un imputato possa trovarsi “a piede libero” in attesa della decisione di un Tribunale o a rammaricarsi per il fatto che, trovandosi all’estero, lo stesso non possa essere riconosciuto per strada ed etichettato pubblicamente come “assassino” (cosa che, invece, avviene a Roma dove è conosciuto).Accettare che il processo penale ceda il passo all’emotività e offra un ruolo da protagonista alla vittima è operazione dal forte impatto simbolico ma che rischia di comportare, come effetto indesiderato, un indebolimento di quelle irrinunciabili garanzie che riempiono di contenuto il principio del cd. “giusto processo”, avvicinandosi pericolosamente allo scenario descritto dal Prof. Giostra: quello in cui l'esclamazione «giustizia è fatta» è ormai riservata esclusivamente ai processi che si concludono con una condanna dell’imputato.© Riproduzione riservataPer continuare a leggere questo articoloAbbonatiSei già abbonato?AccediGuido Stampanoni Bassi

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