Myrta Merlino a Pomeriggio 5, bufera per la frase sul troppo amore. Lei chiarisce tutto: «Vi invito a...»Compie 117 anni e festeggia insieme alla sorella di 107: «Mangia bene e credi in Dio è l'elisir di lunga vita»Vasto incendio di sterpaglie a ridosso della Pontina: evacuata una palestra
Iva Zanicchi: «Il mio compagno Fausto Pinna ha un tumore. Fumava 90 sigarette al giorno, gli avevano dato 2 mesi di vita»Pubblichiamo il documento sottoscritto da magistrati e professori,analisi tecnica che spiegano i pericoli connessi al disegno di legge che prevede il reato universale di gestazione per altri, promosso da Fratelli d’Italia La gestazione per altri, sanzionata penalmente in Italia, costituisce una pratica di per sé lesiva della dignità della donna e del bambino: della donna in quanto ridotta a mero contenitore di una vita destinata per contratto a non appartenerle mai, del minore in quanto oggetto di scambio allo scopo di soddisfare un desiderio degli adulti. La lesione del valore supremo e non rinunciabile della dignità impedisce ogni distinzione tra surrogazione commerciale e surrogazione oblativa, così come rende inaccettabile la sua assimilazione alla donazione di organi. Il divieto di surrogazione di maternità esprime un valore riconosciuto nella prevalenza degli Stati europei e condiviso dalle istituzioni comunitarie. La valenza di ordine pubblico internazionale del divieto in discorso preclude la possibilità di riconoscere in via automatica nel nostro ordinamento gli effetti dell’accordo di surrogazione mediante la trascrizione dell’ atto di nascita formato all’ estero o la formazione in Italia di un atto di nascita di minore nato da surrogazione. La contrarietà della gestazione per altri ai principi fondamentali dell’ ordinamento non esclude peraltro la primaria necessità di tutelare il minore che ne è stato vittima, riconoscendogli uno stato del tutto simile a quello degli altri bambini. Il ricorso all’ adozione in casi particolari, quale misura praticabile allo stato attuale dell’ordinamento allo scopo di dare riconoscimento giuridico al legame di fatto del minore con il partner del genitore biologico, secondo le indicazioni fornite dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, non appare del tutto adeguato al metro dei principi costituzionali e sovranazionali. Spetta pertanto al legislatore modificare il diritto vigente nel rispetto delle esigenze di tutela degli interessi dei bambini nati da maternità surrogata, così da garantire loro tutti i diritti connessi allo stato di figli, in condizioni di parità con tutti gli altri minori. La proposta di legge all’ esame del parlamento diretta a configurare un reato “universale “ si pone come uno strumento da un lato del tutto inutile, già esistendo la possibilità che cittadini italiani che abbiano commesso un delitto comune all’ estero siano perseguiti a richiesta del Ministro della giustizia ( a quanto risulta mai avanzata in passato), dall’ altro lato assolutamente elusivo della fondamentale esigenza di apprestare un’ effettiva e rapida tutela dei bambini incolpevoli comunque venuti al mondo. Tale iniziativa esprime pertanto una sterile e fuorviante posizione politica, che ignora totalmente le sollecitazioni rivolte dalla Corte costituzionale (sentenza n. 33 del 2021) al potere legislativo perché si dia carico dei diritti e dei bisogni dei soggetti più fragili, salvaguardando tutti gli interessi e i principi in gioco. È compito degli operatori del diritto richiamare il parlamento all’ assunzione delle proprie indifferibili responsabilità. Alfonso Amatucci, già presidente sez. Corte di Cassazione Alessandra Bellelli, Università di Perugia Mirzia Bianca, Università Sapienza, Roma Valentina Calderai, Università di Pisa Giovanni Di Rosa, Università di Catania Gianfranco Gilardi, già presidente Tribunale Verona Maria Alessandra Iannicelli, avvocata Elisabetta Lamarque, Università Bicocca, Milano Gabriella Luccioli, già presidente sez. Corte di Cassazione Antonella Magaraggia, presidente Ateneo Veneto di Venezia Massimo Paradiso, Università di Catania Carlo Piccininni, già presidente sez. Corte di Cassazione Renato Rordorf, già primo presidente aggiunto Corte di Cassazione Pietro Sirena, Università Bocconi, Milano © Riproduzione riservataPer continuare a leggere questo articoloAbbonatiSei già abbonato?Accedi
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