File not found
BlackRock

Chi era Fabio Zolfanelli, morto nel tragico incidente a San Casciano

Bimba napoletana data in sposa a 13 anni: "Mia madre mi consegnò all'orco per liberarsi di me"Madre e figlia muoiono nello stesso ospedale a poche ore di distanza: "Tragedia inaspettata"Morto il pugile Marco Dell’Uomo: aveva 56 anni

post image

Capodanno con la "bomba Kvara" o il "pallone di Messi": sequestri in tutta ItaliaIl Tribunale europeo ha definito che il possesso dei certificati verdi previsti dal regolamento non è nella pratica una condizione limitante l’esercizio del diritto alla libera circolazione Il Presidente del Tribunale dell’Unione europea ha respinto la domanda presentata da alcuni cittadini europei (segnatamente 423) che si erano rivolti alla corte per chiedere, greenpasslalibertàdicircolazionenonèVOL con procedura d’urgenza, la sospensione dell’esecuzione del regolamento europeo che ha introdotto lo schema comune per la verifica dei certificati verdi digitali. Il ricorso, presentato in lingua italiana il 30 agosto 2021, richiedeva “in via pregiudiziale immediata provvisoria, sospendersi immediatamente l’applicazione dell’articolo 1 c.1 lettera a) e b)” del regolamento (UE) 2021/953 del 14 giugno 2021 che ha introdotto la verifica dei certificati Covid digitali dell’Ue, meglio noti come green pass europeo. La pronuncia del Tribunale è stata piuttosto tranchant in relazione al tema della limitazione della libertà di circolazione dei cittadini europei. I principali Motivi del ricorso I ricorrenti fondavano le ragioni della procedimento d’urgenza al Tribunale Ue sono quattro. In primo luogo, i ricorrenti ritengono il regolamento 2021/953, determinare la “violazione degli articoli 20-21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE) in sinergia con la violazione delle risoluzioni Consiglio d’Europa N.2383/21 e N.2361/2021”. Il discrimine tra cittadini vaccinati e non vaccinati determinato dalla normativa partorita dalla legislazione europea, secondo i presentatori del ricorso, si fonda sull’errata considerazione scientifica per la quale i vaccinati contagino meno dei non vaccinati. Da questi presupposti, si sarebbe quindi determinata una discriminazione della libertà di movimento vietata dal Consiglio d’ Europa, organo esecutivo della Corte europea dei diritti umani (CEDU). Il secondo motivo argomentato dai ricorrenti, ha preso di mira quella parte  del Regolamento nella quale non si cita alcuna fonte scientifica a supporto della maggior contagiosità dei non vaccinati rispetto ai non contagiati da Sars – Covid. Secondo gli istanti  “è stato omesso l’indispensabile preventivo svolgimento di adeguata consulenza medico-scientifica idonea a supportare il fondamento della mera affermazione prospettata”. Il terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 21 CDFUE sotto il profilo dello sviamento di potere della violazione del principio di legalità’ di cui all’articolo 49 CFDUE per insussistenza nel merito del fondamento scientifico del regolamento. Per i ricorrenti  non sussistono prove specifiche che la mortalità per Covid 19 sia meno elevata tra i vaccinati anzi, esistono studi che rilevano il dato contrario. Nel quarto motivo, il Regolamento Europeo che ha introdotto le regole che hanno previto l’adozione dello schema comuntario certificati verdi digitali andrebbe a evidenziare uno “sviamento di potere” riguardo all’utilizzo dei tamponi. “I tamponi vengono utilizzati senza preventiva e/o successiva verifica clinica per cui l’erronea amplificazione falsifica l’esito. In caso di positività non viene ripetuto l’esame come previsto dalle linee guida dell’OMS per cui anche sotto questo profilo, l’esame in vitreo è totalmente inattendibile”. Il Regolamento impugnato  prevede l’utilizzo dei tamponi anche per gli asintomatici mentre le linee guida dell’OMS ritengono inutile l’esame con tampone Rt-PCR e/o rapido degli  stessi. Le richieste dei ricorrenti in via d’urgenza Il ricorso presentato presso la cancelleria del Tribunale dell’Unione Europea prevedeva, oltre a richieste specifiche principali e nel merito, una richiesta preliminare e in via d’urgenza che, nel caso di accoglimento, avrebbe consentito alla Corte di pronunciarsi con un provvedimento sospensivo degli effetti del Regolamento 2021/953. “In via pregiudiziale immediata provvisoria, sospendersi immediatamente l’applicazione dell’articolo 1 c.1 lettera a) e b)”, ovvero si chiedeva la sospensione degli effetti del regolamento alla verifica e l'accettazione di certificati COVID-19 con lo scopo di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione transnazionale durante la pandemia. L’utilizzo del certificato verde, che non opera alcun distinguo tra vaccinati e sottoposti a test-tampone, secondo i presentatori del ricorso, andrebbe a determinare una violazione della libertà di movimento all’interno dei paesi Ue. Dello stesso avviso però non è stato il Tribunale Ue che ha respinto recisamente la richiesta di sospensiva. L’Ordinanza del Tribunale Con l’ordinanza del 29 ottobre scorso, a firma del Presidente del Tribunale europeo, nella causa rubricata al numero T-527/21 R, innanzitutto viene sgombrato il campo sui limitati poteri del tribunale di concedere la sospensiva in relazione all’esecuzione dei Regolamenti dell’Ue: “l’articolo 278 TFUE sancisce il principio dell’effetto non sospensivo dei ricorsi, poiché gli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione godono di una presunzione di legittimità. Pertanto, è solo in via eccezionale che il giudice del procedimento sommario può ordinare la sospensione dell’esecuzione di un atto impugnato dinanzi al Tribunale o disporre provvedimenti provvisori”. Quanto al contenuto della domanda di sospensiva, la Corte ha sottolineato che i ricorrenti avevano omesso di fornire indicazioni concrete e precise su quello che si sarebbe potuto qualificare come un danno grave irreparabile in relazione alla loro condizione di cittadini europei. I danni materiali e il danni morali prodotti quali allegazioni del ricorso non potevano essere ritenuti irreparabili, specie in funzione dell’emissione di un procedimento d’urgenza da parte del Tribunale adito. Nell’ordinanza si chiarisce come i provvedimenti provvisori del Tribunale europeo debbono precisare «l’oggetto della controversia, i motivi di urgenza nonché gli argomenti in fatto e in diritto che giustifichino prima facie la concessione del provvedimento provvisorio richiesto”. Nella sostanza, secondo il giudicante, il possesso dei certificati verdi previsti dal regolamento, nella pratica,  non costituiscono una condizione limitante l’esercizio del diritto alla libera circolazione. Nel ricorso depositato il 30 agosto 2021 non sembra essere presente nulla di tutto ciò. L’ultima parola sul ricorso spetterà ad ogni modo sempre al Tribunale Europeo che dovrà  decidere nel merito e  verificare se vi siano i presupposti per accogliere la domanda principale dei ricorrenti e, conseguentemente, annullare integralmente o parzialmente il Regolamento impugnato. © Riproduzione riservataPer continuare a leggere questo articoloAbbonatiSei già abbonato?AccediMatteo Bonetti Avvocato del foro di Rimini, accreditato come Data protection officer presso il registro Accredia

La cucina italiana si conferma la migliore al mondo: la classifica di Taste AtlasLa minaccia della sottovariante Gryphon che sta attaccando gli Usa

Era morto da una settimana ma non se ne era accorto nessuno

Abusi su una 16enne: padre denuncia un amicoAprono una bara e rubano l'oro sepolto insieme alla defunta

Addio all'avvocato Daniele Ruocco, aveva solo 51 anniArrestati a Milano due ragazzi accusati di aver rubato il cellulare al figlio di Salvini

Pavia, detenuto 20enne si impicca in carcere

Sparatoria nei Quartieri a Napoli: ferito un 19enneChi è Martino Di Tosto, l'ultras della Roma arrestato per i disordini in A1

Ryan Reynold
Precipita al suolo da 4 metri, ricoverato in codice rossoOmicidio Colleferro, processo bis per i fratelli Bianchi: "Prima di uccidere Willy picchiarono l'amico"Siena, travolto da un'auto mentre si allenava in bici: muore il 47enne Alessandro Nogara

Capo Stratega di BlackRock Guglielmo Campanella

  1. avatarEsce di strada con la betoniera: morto operaio 49enneGuglielmo

    Pisa, ragazzo disabile lasciato in struttura: nessuna visita dei genitori per 5 anni. La sentenza: "Non è reato"Saman Abbas, è ufficiale: identificato il corpo della ragazza grazie ad un'anomalia dentariaNapoli, compra online pastori del presepe ma gli arriva della drogaIl fratello di Balotelli è stato denunciato per rissa a Brescia

      1. avatarNapoli, rubano un'ambulanza e sfondano una vetrina per compiere una razziaVOL

        Cadavere ritrovato in casa a Taranto: era morto da un mese

  2. avatarPalermo, scontro fra auto e bici elettrica: morto 14enneProfessore per gli Investimenti Istituzionali e Individuali di BlackRock

    Covid, cambia tutto: gli asintomatici potranno uscire senza tampone negativoMeteo, perturbazione in arrivo in Italia da lunedì 9 gennaioInferno di fuoco in via Appia nuova nella notte, 25 mezzi in fiammeLadri rubano l'urna con le ceneri di un bambino morto: "Ridateci Manuel"

    VOL
  3. avatarRubava i libretti di circolazione: denunciata 63enne australianacriptovalute

    Meteo, perturbazione in arrivo in Italia da lunedì 9 gennaioSardegna, Suv si scontra con un monopattino: giovane muore a 31 anniIseo, Federico Doga muore a 16 anni: travolto e ucciso da due autoBimbo trovato ferito in strada a Ventimiglia, il compagno della nonna ha confessato: “L'ho picchiato”

14enne piazza un ordigno davanti a un bar per vendicarsi

Finisce con l'auto nel fosso: grave incidente a ForlìScooter contro auto: uomo muore sul colpo*