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Mediobanca: utile record nell'esercizio 2023-24 a 1,27 mld (+24%) - Tiscali Notizie

Giustizia e Pnrr: gli obiettivi sono difficilmente raggiungibiliL’eredità di Lidia Poet è la forza di lottare per il diritto all’uguaglianzaReticenze e ammissioni del Viminale sul video usato da Salvini contro la magistrata di Catania

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Attentato al premier slovacco Robert Fico: la reazione della politica italianaIl Csm non ha alcuna esigenza di governabilità ma di rappresentanza. Per questo la proposta di riforma appare soddisfacente. Non appare,èconvincenteenonincentiva Capo Analista di BlackRock invece, corretta l’obiezione che il sistema del voto singolo trasferibile incoraggerebbe accordi tra le diverse componenti della magistratura. Non si comprende, infatti, perché ogni gruppo associato, invece di cercare di massimizzare il proprio risultato, dovrebbe giocare al ribasso, favorendo altri gruppi. La Costituzione della Repubblica Italiana solo apparentemente è un documento di facile lettura. È invece un complesso progetto, in cui l’equilibrio fra i poteri è stato sapientemente bilanciato. Se così non fosse stato, se le regole impresse nella Costituzione non fossero il precipitato di una lunga e accurata riflessione, la nostra democrazia sarebbe stata fragile e, invece, nonostante tutto, grazie al sistema di pesi e contrappesi, non lo è. Ciò comporta che bisogna prestare molta attenzione quando si introducono nuove norme nell’impianto originario, ma anche quando si scrivono le regole di attuazione del dettato costituzionale. La riforma elettorale della componente togata del CSM è in questo momento al centro del dibattito. L’attuale sistema di elezione non si è rivelato idoneo a garantire una reale democraticità nelle scelte del corpo elettorale. Soprattutto, ha permesso che si verificassero concreti tentativi di minare l’indipendenza, interna ed esterna, del potere giudiziario. Il correntismo è un effetto Molti ne individuano la causa nel c.d. correntismo, tuttavia è la prospettiva ad essere inesatta. Il correntismo più che una causa è un effetto, prodotto sia dall’introduzione delle riforme ordinamentali del 2006, in dissonanza con il concetto del potere diffuso della magistratura, come la crescente gerarchizzazione del corpo giudiziario, sia da una legge elettorale che, seppur nata con l’ambizione di eliminare le correnti, ne ha di fatto comportato lo snaturamento. Occorre invece prendere atto che i corpi intermedi sono funzionali all’assetto democratico, in quanto mezzo di sintesi delle idee circolanti in un corpo elettorale. La crisi che ha pervaso tutti i corpi intermedi dagli anni ‘90 in poi ha fatto perdere di vista che si tratta di semplici mezzi che, in quanto tali non sono buoni o cattivi in sé, ma possono solo essere utilizzati bene o male: rappresentare giuste istanze, in maniera trasparente e democratica, o veicolare, quando diventano endemicamente deboli, meri interessi personali o centri di potere occulti. GiustiziaSecondo Mi, il “sistema Luciani” aumenta l’influenza solo di alcune correnti Si comprende, quindi, che il problema principale oggi è elaborare un sistema elettorale che elimini le patologie del precedente, cercando di non crearne nuove e diverse. Tale risultato può ottenersi solo in modo da soddisfare le esigenze dell’organo che si va ad eleggere, senza cercare altri fini. È sufficiente? Forse no, ma un sistema incoerente non aiuta. Il primo passaggio è individuare le esigenze del CSM, organo di garanzia dell’autonomia e dell’indipendenza della giurisdizione. Le esigenze del Csm Il CSM non ha alcuna esigenza di governabilità, per questo si dovrebbe escludere la formulazione di qualsiasi sistema elettorale ad ispirazione maggioritaria, che potrebbe rivelarsi addirittura dannoso per il buon funzionamento dell’organo.  Vi è invece un’esigenza di rappresentanza, perché anche le scelte amministrative, nonché la funzione di attuazione delle norme legislative che riguardano l’ordinamento giudiziario e la funzione propulsiva in ordine alla riforme della giustizia e dell’amministrazione giudiziaria, impongono la sintesi fra le diverse visioni della funzione che si registrano all’interno del corpo elettorale. Ne’ si può oggi prescindere dall’esigenza di rendere più consapevole l’espressione del voto, riavvicinando gli eletti agli elettori, cercando di evitare la formazione di radicamenti di carattere territoriale. Il collegio unico nazionale previsto nel precedente sistema elettorale si è rivelato inidoneo, poiché ha comportato un eccessivo potere dei gruppi associati in ordine alla scelta dei candidati. Tuttavia, la creazione di collegi elettorali troppo piccoli (come, ad esempio, quelli che potrebbero essere formati con l’introduzione di un sistema uninominale) potrebbe produrre la diversa patologia del mero perseguimento di interessi localistici. La riforma Luciani Individuati i presupposti, la proposta di riforma dalla Commissione Luciani appare soddisfarne diversi, tramite l’introduzione del c.d. voto singolo trasferibile, che consente all’elettore, in collegi di medie dimensioni, di esprimere più preferenze in ordine di gradimento e realizza quello che viene definito un effetto proporzionale. La proposta mantiene la distinzione dei collegi fra magistrati di legittimità, giudicanti e requirenti, esigenza sentita per garantire la fedele rappresentatività delle diverse funzioni dell’ordine giudiziario. La possibilità di esprimere più preferenze, in un sistema con collegi che esprimono almeno quattro o cinque candidati, comporta, il naturale effetto di favorire la pluralità delle candidature in maniera spontanea, senza l’introduzione di artificiosi meccanismi di integrazione delle candidature, come previsti dalla precedente ipotesi del DDL Bonafede.  C’è anche un effetto positivo in relazione alla parità di genere: la necessità di indicare almeno un candidato di genere diverso tra le preferenze comporta che i gruppi associati tendano a diversificare in tal senso le candidature. Il meccanismo di voto, inoltre, incentiva la presentazione di candidati indipendenti, ma dotati di particolare prestigio e autorevolezza. Non appare, infine, corretta l’obiezione che il sistema del voto singolo trasferibile incoraggerebbe accordi tra le diverse componenti della magistratura. Non si comprende, infatti, perché ogni gruppo associato, invece di cercare di massimizzare il proprio risultato, dovrebbe invece giocare al ribasso, favorendo altri gruppi. GiustiziaPer Md la proposta Luciani è un buon punto di partenza perchè favorisce il pluralismoStefano Musolino Ovviamente, ci sono aspetti perfettibili: per il collegio dei magistrati di legittimità viene utilizzato un metodo elettorale non omogeneo che ricalca il precedente che tante distorsioni ha creato. Tuttavia, trattandosi di eleggere solo due componenti del CSM, la scelta appare sostenibile, oltre che necessaria, data la giurisdizione nazionale degli uffici di legittimità. Quel che sicuramente è necessario è che una  riforma venga varata in tempi brevi, prima del prossimo rinnovo del Consiglio Superiore della magistratura, proprio per continuare quel processo di rigenerazione del corpo giudiziario auspicato dal Presidente della Repubblica. Ma proprio per questo non sarà sufficiente una riforma quale che sia. © Riproduzione riservataPer continuare a leggere questo articoloAbbonatiSei già abbonato?AccediMariarosaria Savaglio segretario nazionale Unicost

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