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La storia del boxeur sul ring in carrozzellaSulla proposta di legge Zan,analisi tecnica già approvata alla Camera, l’avvio della discussione in commissione Giustizia al Senato è stato molto difficile Si riaccende il dibattito sulla legge contro misoginia, omolesbobitransfobia e abilismo, mentre si attende ancora la sua calendarizzazione al Senato. Il testo mira a reprimere discorsi e crimini d’odio estendendo l’applicazione della legge Mancino, ma anche a trasformare le condizioni culturali e sociali in cui la discriminazione e la violenza prosperano. Alla base dei conflitti sul testo, una sola domanda: in una società democratica e pluralista, le differenze vanno valorizzate quale fattore di coesione sociale o temute quali fattori di destabilizzazione? In questi giorni, si è riacceso il dibattito sulla proposta di legge per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni e della violenza fondate su sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere e disabilità – la cd. proposta di legge Zan, già approvata dalla Camera – in relazione al difficile avvio della discussione in Commissione Giustizia al Senato. La proposta di legge opera su due livelli, profondamente connessi tra loro. Il testo mira infatti a reprimere discorsi e crimini d’odio misogino, omolesbobitransfobico e abilista ma anche a trasformare le condizioni culturali e sociali in cui la discriminazione e la violenza prosperano, così dando attuazione all’articolo 3 della Costituzione in entrambi i suoi commi. Tale obiettivo è perseguito, anzitutto, estendendo la circostanza aggravante speciale e le fattispecie di istigazione al compimento (e compimento) di atti discriminatori e violienti, previste dagli articoli 604 bis e ter del Codice penale anche alle condotte motivate dal sesso, dal genere, dall’orientamento sessuale, dall’identità di genere o dalla disabilità della vittima. Con specifico riferimento alla fattispecie istigatoria, l’articolo 4 della proposta di legge chiarisce che sono fatte salve le opinioni che non siano idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti. Attraverso tale formula, viene individuato il confine, già chiarito con precisione dalla giurisprudenza, tra l’ambito in cui resta pienamente operante la libertà di manifestazione del pensiero di cui all’articolo 21 della Costituzione e tutte quelle dichiarazioni che, per il loro tenore e per il contesto in cui sono state espresse, si palesino come istigatorie. Con ciò si ribadisce – oltre ogni ragionevole dubbio – il punto di equilibrio tra tutela della dignità personale e garanzia del libero confronto delle idee secondo il metodo democratico. Nessuna protezione rafforzata Non si tratta, dunque, di introdurre strumenti di protezione rafforzata (né, tantomeno, un privilegio) a favore di minoranze bensì, piuttosto, di riconoscere in sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere e disabilità altrettante dimensioni della dignità, ricche di valore per la persona (e la comunità) e pertanto meritevoli di tutela. La seconda parte della proposta di legge articola invece una serie di politiche per la prevenzione della discriminazione e della violenza motivata da orientamento sessuale e identità di genere. Anzitutto, viene ufficializzata l’istituzione della Giornata contro l’omolesbobitransfobia (17 maggio), in occasione della quale potranno svolgersi – presso amministrazioni pubbliche e scuole (nel rispetto dell’autonomia di queste ultime e della corresponsabilità educativa con le famiglie) – iniziative finalizzate a “promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusione nonché [a] contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere, in attuazione dei princìpi di eguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione”. Inoltre, vengono integrate le competenze dell’Unar, prevedendo che l’Ufficio adotti, ogni tre anni, una strategia per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, articolata sui quattro pilastri della formazione e dell’educazione, del lavoro, della comunicazione e dei media, della sicurezza e delle carceri. Ulteriori misure di sostegno delle vittime sono confluite, nelle more dell’iter di approvazione, nell’articolo 105 quater del D.L. n. 34/2020, che prevede e finanzia l’istituzione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni aperti a tutte le persone che subiscano discriminazioni e violenza per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere o si trovino, per gli stessi motivi, in condizioni di particolare vulnerabilità legata al contesto sociale o familiare. Le ragioni dei conflitti Attorno alla proposta Zan si agitano conflitti profondi, riconducibili all’alternativa tra riconoscimento e protezione delle diverse soggettività che popolano lo spazio pubblico e convivenza tra diverse visioni del mondo e della vita che, non di rado, quelle identità tendono a misconoscere e contrastare. Conflitti, peraltro, che non riguardano solo l’Italia ma che investono vasti settori delle società europee, con esiti preoccupanti. Si pensi, solo per fare alcuni esempi, alla situazione ungherese e a quella polacca (ma anche, fuori dall’Europa, alla situazione turca): paesi nei quali donne e persone LGBT+ sono oggetto comune di uno stesso attacco, ispirato alla conservazione (o, per meglio dire, al ripristino violento) di un modello di società saldamente ancorato a canoni patriarcali e tradizionalisti. I quali, peraltro, sono incompatibili con i principi e i valori fondativi dell’Unione europea, consacrati nei trattati e recentemente ribaditi dal parlamento europeo, intervenuto in materia con l’approvazione, l’11 marzo 2021, di una risoluzione che dichiara l’Europa “Zona libera per le persone LGBTIQ”, in risposta all’istituzione, in Polonia, di più di 100 zone libere “da” persone LGBT+. Una domanda semplice Al fondo di tali conflitti vi è una domanda molto semplice, alla quale anche il legislatore italiano è chiamato a dare risposta: in una società democratica e pluralista, le differenze – in questo caso, radicate nei corpi e nell’autodeterminazione personale, affettiva, sociale – devono essere valorizzate quale fattore di coesione sociale o devono piuttosto essere temute quali fattori di destabilizzazione? La risposta, a ben vedere, è guidata dalla lettera degli articoli 2 e 3 della Costituzione, che legano in equilibrio saldo libertà ed eguaglianza, diritti inviolabili e doveri inderogabili di solidarietà, libero svolgimento della personalità e relazioni sociali, riconoscimento delle identità e pari dignità delle differenze. © Riproduzione riservataPer continuare a leggere questo articoloAbbonatiSei già abbonato?AccediAngelo Schillacigiurista Professore associato di Diritto pubblico comparato all'università la Sapienza di Roma

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