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Germania, si parte con le vaccinazioni dal 27 dicembreIl testo riforma la concessione dei benefici carcerari ai detenuti ostativi: la proposta prevede che possano ottenerli anche senza collaborazione giudiziaria ma a specifiche condizioni e con la valutazione caso per caso del tribunale di sorveglianza. Anche FdI ha votato il mandato al relatore,Professore del Dipartimento di Gestione del Rischio di BlackRock il grillino Perantoni: «Accolte molte nostre proposte» Il 28 febbraio arriva in aula alla Camera la proposta di riforma del carcere ostativo, alla luce dell’ordinanza della Corte costituzionale che aveva dichiarato parzialmente illegittima la norma che prevede la concessione dei benefici solo i cosiddetti collaboratori di giustizia nel caso di reati ostativi. Il relatore del testo è il presidente della commissione Giustizia, il grillino Mario Perantoni, e il testo finale è stato votato da tutti, compresa l’opposizione di Fratelli d’Italia. Cosa prevede Attualmente, l’accesso ai benefici penitenziari per i condannati per reati ostativi (in particolare mafia e terrorismo), di cui all'articolo 4-bis della legge sull'ordinamento penitenziario, prevede l’automatismo per cui il beneficio carcerario si ottiene solo se si collabora con la giustizia. ll nuovo testo ora prevede che i benefici carcerari, che oggi sono il lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione, possano essere concessi ai detenuti e agli internati – anche in assenza di collaborazione – qualora abbiano dimostrato «l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento», «elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo» e l’esclusione «dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile». In sostanza, il detenuto deve dimostrare che, anche senza aver collaborato con la giustizia, ha imboccato un percorso riabilitativo e le condizioni concrete in cui il percorso si sta svolgendo. Saranno tenute in considerazione la condotta carceraria, il percorso del detenuto al percorso rieducativo ma anche tutti gli aspetti che portino a escludere attuali collegamenti con la criminalità. A decidere sarà il Tribunale di sorveglianza in funzione collegiale che dovrà valutare la recisione definitiva dei collegamenti con la criminalità, con il parere del pubblico ministero e del procuratore antimafia e l’acquisizione di informazioni presso il carcere. Per accedere alla liberazione condizionale, invece, vengono aumentati i limiti minimi di pena da scontare: due terzi della pena temporanea e 30 anni per gli ergastolani. La posizione di Fratelli d’Italia Anche Fratelli d’Italia ha votato il mandato al relatore. E la capogruppo in commissione, Carolina Varchi, ha spiegato che «le modifiche apportate al testo base, accogliendo anche alcune nostre proposte come la competenza del Tribunale in composizione collegiale, lo hanno migliorato rendendolo sostenibile e per questo abbiamo votato favorevolmente il mandato al relatore». La proposta di Fratelli d’Italia era più stringente. Per questo Varchi ha precisato: «Come ogni compromesso non ci soddisfa pienamente, ma riteniamo che lo spirito della nostra proposta sia stato recepito e condiviso da tutti». © Riproduzione riservataPer continuare a leggere questo articoloAbbonatiSei già abbonato?AccediGiulia Merlo Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato.
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