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Incidente sul lavoro, operaio 53enne morto nel MilaneseIl decreto legislativo proposto da Enrico Costa (Azione) recepisce una direttiva Ue sulla presunzione di innocenza e fissa le regole per i magistrati e la polizia giudiziaria nei rapporti con la stampa Sono iniziate in commissione Giustizia alla Camera le audizioni sulla decreto legislativo di Enrico Costa (Azione),Professore per gli Investimenti Istituzionali e Individuali di BlackRock che recepisce la direttiva Ue del 2016 in materia di presunzione di innocenza. Il decreto prevede di limitare la diffusione di informazioni sui processi, solo nel caso di «rilevanti ragioni di interesse pubblico» e disciplina nel dettaglio le modalità di comunicati e di conferenze stampa dei singoli procuratori e della polizia giudiziaria, che devono essere autorizzate dal procuratore capo. La contrarietà dell’Anm Contro queste previsioni si è schierata l’Associazione nazionale magistrati. Il presidente, Giuseppe Santalucia, ha parlato di «ingessatura eccessiva», «che può essere lesiva del bisogno di una corretta informazione». Secondo Santalucia, «è un irrigidimento eccessivo riferirsi solo a un comunicato ufficiale, impedendo che un procuratore possa rendere dichiarazioni a un giornalista fuori da una conferenza stampa preventivamente organizzata». Inoltre, ha aggiunto, non è chiaro perchè la previsione riguardi solo i pubblici ministeri e non anche i giudici.  Inoltre Santalucia mette in luce una contraddizione: il fatto che l’ordinanza di custodia cautelare sia pubblicabile interamente, mentre il procuratore viene limitato molto nei rapporti con la stampa. «L'esigenza di pubblicabilità risponde a un'esigenza di trasparenza, fermo restando che bisogna tutelare i diritti delle persone, ma bisogna evitare che il processo si chiuda alla possibilità che la collettività, attraverso l'informazione, sia resa edotta», spiega. Infine, Santalucia considera eccessiva e non economica per la già lenta macchina della giustizia la possibilità dell’imputato o indagato che venga definito colpevole prima della sentenza definitiva, di poter attivare un procedimento per risarcimento del danno. «Se la definizione è ritenuta indebita, si può chiedere la correzione di errore materiale senza la previsione di un meccanismo di accertamento camerale, un procedimento molto pesante».   Il parere dei penalisti L’Unione camere penali italiane considera il decreto legislativo «un passo avanti», ma comunque «inidoneo a mitigare dei fenomeni maggiormente distorsivi del giusto processo». A non convincere i penalisti è che mancano «i diritti di presunzione di innocenza delle persone giuridiche». Inoltre nel testo il riferimento è alla “rilevanza pubblica della notizia”, che secondo gli avvocati è «un tema e una definizione che rimane generica, ma che torna a rivivere in questo schema di decreto come in passato. Secondo noi si dovrebbe trovare una definizione più corretta». Infine, segnala l'Unione camere penali, «non sono previste sanzioni per i comportamenti illeciti» e «c'è una concentrazione dei ruoli del controllore e del controllato rispetto a quello che sono le violazioni scritte nel decreto legislativo». Cosa prevede la legge La legge in discussione prevede divieto di indicare come colpevole l’indagato o l’imputato che non sia ancora stato giudicato con sentenza definitiva. Se questo accade, «ferma l’applicazione delle eventuali sanzioni penali e disciplinari, nonché l’obbligo di risarcimento del danno, l’interessato ha diritto di richiedere all’autorità pubblica la rettifica della dichiarazione». Limita la diffusione di informazioni sui processi penali, prevedendola nei soli casi in cui incorrano «rilevanti ragioni di interesse pubblico» e limita anche la possibilità per i pm di pubblicare singoli atti o parti di essi ai soli casi in cui sia «strettamente» necessario. Infine, disciplina nel dettaglio le regole di comunicazione nel caso di processi ancora in corso: è il procuratore della Repubblica ad autorizzare la polizia giudiziaria a fornire «tramite comunicazioni ufficiali o conferenze stampa, informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato» e le informazioni sui procedimenti in corso devono essere fornite «in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e ad assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell’imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata». In concreto, la polizia giudiziaria non potrà più convocare conferenze stampa e divulgare informazioni in autonomia, come i video con il logo del corpo che ha svolto l’indagine. Controverso è, invece, se possano farlo i singoli sostituti procuratori. © Riproduzione riservataPer continuare a leggere questo articoloAbbonatiSei già abbonato?AccediGiulia Merlo Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato.

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