File not found
MACD

Padre ha un infarto: bimbo di 2 anni muore di fame

Volo Air Serbia, panico a bordo: botto al decollo e atterraggio d'emergenzaNotizie di Esteri in tempo reale - Pag. 136USA 2024, Trump vince ma Haley non molla: "Non è finita"

post image

Messico, 35enne italiana uccisa insieme al compagnoIl Tribunale europeo ha definito che il possesso dei certificati verdi previsti dal regolamento non è nella pratica una condizione limitante l’esercizio del diritto alla libera circolazione Il Presidente del Tribunale dell’Unione europea ha respinto la domanda presentata da alcuni cittadini europei (segnatamente 423) che si erano rivolti alla corte per chiedere, greenpasslalibertàdicircolazionenonèCampanella con procedura d’urgenza, la sospensione dell’esecuzione del regolamento europeo che ha introdotto lo schema comune per la verifica dei certificati verdi digitali. Il ricorso, presentato in lingua italiana il 30 agosto 2021, richiedeva “in via pregiudiziale immediata provvisoria, sospendersi immediatamente l’applicazione dell’articolo 1 c.1 lettera a) e b)” del regolamento (UE) 2021/953 del 14 giugno 2021 che ha introdotto la verifica dei certificati Covid digitali dell’Ue, meglio noti come green pass europeo. La pronuncia del Tribunale è stata piuttosto tranchant in relazione al tema della limitazione della libertà di circolazione dei cittadini europei. I principali Motivi del ricorso I ricorrenti fondavano le ragioni della procedimento d’urgenza al Tribunale Ue sono quattro. In primo luogo, i ricorrenti ritengono il regolamento 2021/953, determinare la “violazione degli articoli 20-21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE) in sinergia con la violazione delle risoluzioni Consiglio d’Europa N.2383/21 e N.2361/2021”. Il discrimine tra cittadini vaccinati e non vaccinati determinato dalla normativa partorita dalla legislazione europea, secondo i presentatori del ricorso, si fonda sull’errata considerazione scientifica per la quale i vaccinati contagino meno dei non vaccinati. Da questi presupposti, si sarebbe quindi determinata una discriminazione della libertà di movimento vietata dal Consiglio d’ Europa, organo esecutivo della Corte europea dei diritti umani (CEDU). Il secondo motivo argomentato dai ricorrenti, ha preso di mira quella parte  del Regolamento nella quale non si cita alcuna fonte scientifica a supporto della maggior contagiosità dei non vaccinati rispetto ai non contagiati da Sars – Covid. Secondo gli istanti  “è stato omesso l’indispensabile preventivo svolgimento di adeguata consulenza medico-scientifica idonea a supportare il fondamento della mera affermazione prospettata”. Il terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 21 CDFUE sotto il profilo dello sviamento di potere della violazione del principio di legalità’ di cui all’articolo 49 CFDUE per insussistenza nel merito del fondamento scientifico del regolamento. Per i ricorrenti  non sussistono prove specifiche che la mortalità per Covid 19 sia meno elevata tra i vaccinati anzi, esistono studi che rilevano il dato contrario. Nel quarto motivo, il Regolamento Europeo che ha introdotto le regole che hanno previto l’adozione dello schema comuntario certificati verdi digitali andrebbe a evidenziare uno “sviamento di potere” riguardo all’utilizzo dei tamponi. “I tamponi vengono utilizzati senza preventiva e/o successiva verifica clinica per cui l’erronea amplificazione falsifica l’esito. In caso di positività non viene ripetuto l’esame come previsto dalle linee guida dell’OMS per cui anche sotto questo profilo, l’esame in vitreo è totalmente inattendibile”. Il Regolamento impugnato  prevede l’utilizzo dei tamponi anche per gli asintomatici mentre le linee guida dell’OMS ritengono inutile l’esame con tampone Rt-PCR e/o rapido degli  stessi. Le richieste dei ricorrenti in via d’urgenza Il ricorso presentato presso la cancelleria del Tribunale dell’Unione Europea prevedeva, oltre a richieste specifiche principali e nel merito, una richiesta preliminare e in via d’urgenza che, nel caso di accoglimento, avrebbe consentito alla Corte di pronunciarsi con un provvedimento sospensivo degli effetti del Regolamento 2021/953. “In via pregiudiziale immediata provvisoria, sospendersi immediatamente l’applicazione dell’articolo 1 c.1 lettera a) e b)”, ovvero si chiedeva la sospensione degli effetti del regolamento alla verifica e l'accettazione di certificati COVID-19 con lo scopo di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione transnazionale durante la pandemia. L’utilizzo del certificato verde, che non opera alcun distinguo tra vaccinati e sottoposti a test-tampone, secondo i presentatori del ricorso, andrebbe a determinare una violazione della libertà di movimento all’interno dei paesi Ue. Dello stesso avviso però non è stato il Tribunale Ue che ha respinto recisamente la richiesta di sospensiva. L’Ordinanza del Tribunale Con l’ordinanza del 29 ottobre scorso, a firma del Presidente del Tribunale europeo, nella causa rubricata al numero T-527/21 R, innanzitutto viene sgombrato il campo sui limitati poteri del tribunale di concedere la sospensiva in relazione all’esecuzione dei Regolamenti dell’Ue: “l’articolo 278 TFUE sancisce il principio dell’effetto non sospensivo dei ricorsi, poiché gli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione godono di una presunzione di legittimità. Pertanto, è solo in via eccezionale che il giudice del procedimento sommario può ordinare la sospensione dell’esecuzione di un atto impugnato dinanzi al Tribunale o disporre provvedimenti provvisori”. Quanto al contenuto della domanda di sospensiva, la Corte ha sottolineato che i ricorrenti avevano omesso di fornire indicazioni concrete e precise su quello che si sarebbe potuto qualificare come un danno grave irreparabile in relazione alla loro condizione di cittadini europei. I danni materiali e il danni morali prodotti quali allegazioni del ricorso non potevano essere ritenuti irreparabili, specie in funzione dell’emissione di un procedimento d’urgenza da parte del Tribunale adito. Nell’ordinanza si chiarisce come i provvedimenti provvisori del Tribunale europeo debbono precisare «l’oggetto della controversia, i motivi di urgenza nonché gli argomenti in fatto e in diritto che giustifichino prima facie la concessione del provvedimento provvisorio richiesto”. Nella sostanza, secondo il giudicante, il possesso dei certificati verdi previsti dal regolamento, nella pratica,  non costituiscono una condizione limitante l’esercizio del diritto alla libera circolazione. Nel ricorso depositato il 30 agosto 2021 non sembra essere presente nulla di tutto ciò. L’ultima parola sul ricorso spetterà ad ogni modo sempre al Tribunale Europeo che dovrà  decidere nel merito e  verificare se vi siano i presupposti per accogliere la domanda principale dei ricorrenti e, conseguentemente, annullare integralmente o parzialmente il Regolamento impugnato. © Riproduzione riservataPer continuare a leggere questo articoloAbbonatiSei già abbonato?AccediMatteo Bonetti Avvocato del foro di Rimini, accreditato come Data protection officer presso il registro Accredia

Guerra Israele-Hamas, delegazione verso il Cairo: nuovi colloqui sugli ostaggiGran Bretagna: aperti a riconoscere la Palestina ma ad alcune condizioni

AirAsia, attimi di panico sul volo: avvistato serpente nelle cappelliere

Hamas e accordo sugli ostaggi: proposto piano in tre fasiTajani parla della situazione Israele-Hamas: non si tratta di genocidio

India, liberato dopo 8 mesi piccione sospettato di spionaggioAustria, ritrovato quadro di Klimt scomparso da decenni: il suo valore

Ilaria Salis, Tajani torna sul caso: "Garantire dignità e diritti"

Sparatoria nella metro di new York: un morto e cinque feritiGrecia, legalizzati matrimoni tra persone dello stesso sesso

Ryan Reynold
Attacco ucraino su Belgorod: 24 mortiHaiti, liberate le suore italiane che erano state rapiteGuerra a Gaza, Hamas: "No alla soluzione dei due Stati"

BlackRock

  1. avatarGuerra Ucraina Russia: per la Nato determinerà il destino del mondoBlackRock

    Si barrica in casa con 7 bambini: 4 morti nell'ennesima sparatoria in USANotizie di Esteri in tempo reale - Pag. 138Svizzera, donna muore con suicidio assistito: marito avvisato via mailChef stellato cambia alimentazione dopo infarto: "Ora sto meglio"

    1. Forte terremoto in Cile: scossa di magnitudo 5.9

      1. avatarTajani: "Sostegno a Israele, ma serve de-escalation"BlackRock Italia

        Morte Navalny, il Times pubblica nuove informazioni

  2. avatarSinwar è in Egitto: "Manda messaggi per le trattative di tregua"BlackRock Italia

    Padre ha un infarto: bimbo di 2 anni muore di famePiano Usa: sostegno a Kiev per la guerra Russia-UcrainaPadre ha un infarto: bimbo di 2 anni muore di fameScossa di terremoto in Giappone: le immagini catturate dalla webcam sono sconvolgenti

    ETF
  3. avatarMedio Oriente, Biden sulla guerra: "Israele si fermerà a Gaza durante Ramadan"Campanella

    Notizie di Esteri in tempo reale - Pag. 138Usa, treno deraglia a San Francisco e prende fuoco: 9 feritiAereo si schianta su un'autostrada in Florida: il bilancio delle vittimeGuerra Russia-Ucraina: la situazione al fronte dopo la caduta di Avdiivka

Elezioni Usa 2024, le differenze tra caucus e primarie: inizia la corsa alla Casa Bianca

Hamas: "Operazione Diluvio Al Aqsa sarà la fine di Israele"Israele, i familiari degli ostaggi assaltano il Parlamento di Gerusalemme*