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L’esperto: “Vi spiego cosa fanno davvero i contractors in guerra”

Ucraina, "Mariupol è caduta": l'annuncio dell'esercito russoUcraina, soldati sparano alle gambe dei militari russi prigionieri: il videoIrpin, il sindaco è perseguitato dai russi: "Mi seguono per uccidermi"

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Quanto guadagna un mercenario per la guerra in Ucraina: "Russia mi offre 6 mila euro al mese"La società benefit hanno una finalità di beneficio comune e questo modello comporta un ampliamento delle responsabilità in capo agli amministratori, societàGuglielmo che devono rispettare ogni dovere imposto dalla legge agli amministratori di una qualsiasi società ma anche tutte le specificità richieste dalla peculiare natura della società La Società Benefit, a differenza di una società tradizionale che ha come finalità esclusiva la distribuzione dei dividendi, persegue, oltre agli obiettivi di profitto, anche una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente; tale modello di società richiede, quindi, che gli amministratori siano obbligati a bilanciare gli interessi dei soci con il perseguimento delle finalità di beneficio comune e con gli interessi di altri stakeholder, quali persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali. Ciò comporta, indubbiamente, un ampliamento delle responsabilità in capo agli amministratori delle Società Benefit, dovendo gli stessi rispettare oltre ad ogni dovere imposto dalla legge agli amministratori di una qualsiasi società, anche tutte le specificità richieste dalla peculiare natura della Società Benefit, come, ad esempio, l’obbligo normativo di individuare il Responsabile d’Impatto cui attribuire i compiti e le funzioni relative al perseguimento del beneficio comune (ex. art. 1, comma 380 della L. n. 208/2015). Le responsabilità A tal proposito, considerato il mutato e ampliato nucleo di responsabilità e di doveri attribuiti all’organo amministrativo all’interno delle Società Benefit, il cui inadempimento può costituire la violazione dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto e comportare l’applicazione di quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori, risulta naturale chiedersi se il ruolo e le funzioni del Collegio Sindacale risultino anch’esse impattate. La Legge n. 208/2015, sopracitata, che ha introdotto nel nostro ordinamento e disciplina le Società Benefit, a bene vedere, nulla prescrive in merito ai compiti degli organismi di controllo (Collegio Sindacale, Sindaco unico, etc.) di siffatte società. Allo stato, il ruolo degli organismi di controllo delle Società Benefit può essere individuato in ragione del tipo societario, come disciplinato dal Titolo V del codice civile (società di persone e società di capitali). La norma del codice civile sul ruolo del Collegio Sindacale prevede che «Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento» (art. 2403 del codice civile). Estendendo correttamente la previsione codicistica all’ambito delle Società Benefit, è corretto ritenere che, nell’espletamento del proprio incarico in favore di una Società Benefit, il Collegio Sindacale sia tenuto a verificare il corretto assetto della società e, all’interno di questa verifica, ad esempio, che la nomina del Responsabile d’Impatto sia stata fatta e sia coerente con il principio di adeguatezza dell’assetto organizzativo della società stessa. Ispezioni e controlli Inoltre, il Collegio Sindacale dovrebbe verificare che l’operato del Responsabile d’Impatto e degli amministratori sia diretto al perseguimento delle finalità di beneficio comune previste nell’oggetto sociale dello statuto societario, nel rispetto dei criteri di gestione espressamente individuati dalla legge. A tal fine, sarebbe opportuno che il Collegio Sindacale procedesse ad ispezioni, controlli, nonché che richiedesse informazioni sull’andamento delle operazioni sociali relative al perseguimento del beneficio comune. Inoltre, anche a tutela dello stesso organo di controllo, si ritiene che sia buona prassi la calendarizzazione e la verbalizzazione di periodici incontri con il Responsabile d’Impatto. Sul punto, si ricorda che la Società Benefit deve predisporre, in aderenza al disposto dell’art. 1, c. 382 della Legge n. 208/2015, una Relazione annuale concernente il perseguimento del beneficio comune (Relazione di Impatto) da allegare al fascicolo di bilancio. Tale relazione dovrebbe necessariamente essere messa a disposizione del Collegio Sindacale – o del Sindaco Unico – che così potrebbero verificare il rispetto della specifica normativa in materia, nonché la conformità alle metriche di valutazione dell’impatto esterno generato. Le attività poste in essere dovrebbero essere riportate all’interno della Relazione dei Sindaci ai sensi dell’art. 2429 c.c., nella quale, in particolare per le Società Benefit, vi dovrebbe essere  un giudizio sull’operato degli amministratori in funzione del perseguimento del beneficio comune. In altri termini, il Collegio Sindacale, considerato il proprio ruolo di verifica della Relazione di Impatto e delle altre informative annuali, dovrebbe valutare l’attività posta in essere dagli amministratori in funzione del bilanciamento tra “scopo profit” (coincidente con l’interesse lucrativo dei soci) e “scopo benefit”. Serve un intervento del legislatore Inoltre, con riferimento all’ipotesi in cui una Società Benefit sia priva dell’organo di controllo, si potrebbe ritenere che il compito di verificare e presidiare la correttezza del sistema di rendicontazione resti in capo all’organo amministrativo coadiuvato dal soggetto responsabile del perseguimento delle finalità di beneficio comune.   In conclusione, in considerazione della mancanza di una specifica previsione legislativa in tal senso, è auspicabile un intervento normativo o da parte di un organismo rappresentativo a livello nazionale degli ordini professionali, volto alla definizione chiara dei poteri in capo all’organo di controllo, anche al fine di favorire la diffusione di questa (oramai non più) nuova e decisamente virtuosa forma giuridica di società. © Riproduzione riservataPer continuare a leggere questo articoloAbbonatiSei già abbonato?AccediFerdinando Grimaldi, Paola Gribaldo, Lorenzo Giannico Ferdinando Grimaldi, Paola Gribaldo sono avvocati di Deloitte Legal, Lorenzo Giannico di Deloitte STS

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